Bonus stagionali nel decreto Sostegni: come funziona e a chi è rivolto

Pubblicato il 23 Marzo 2021 alle 12:41 Autore: Claudio Garau
Foto di monti innevati

Bonus stagionali nel decreto Sostegni: come funziona e a chi è rivolto

Tra i vari interventi previsti dal decreto Sostegni, trova anche spazio l’indennità forfettaria per i coloro che rientrano nella categoria dei ‘lavoratori atipici’. Nei confronti di essi sarà infatti versata un’indennità una tantum che prende il nome di ‘bonus stagionali’.

Con l’espressione lavoro atipico facciamo riferimento a tutti quei contratti di lavoro che hanno caratteristiche differenti diverse da quelli tradizionali. Il lavoro atipico è infatti identificato in una maggiore flessibilità al lavoro e orari diversi da quello consueto settimanale. Esempi di tipologie contrattuali atipiche e flessibili sono: il rapporto di collaborazione, i buoni lavoro, il lavoro di somministrazione, l’associazione di partecipazione e il lavoro a chiamata.

Di seguito vogliamo chiarire, nel dettaglio, chi saranno coloro i quali percepiranno il cd. bonus stagionali del turismo, ossia una categoria di lavoratori che è stata grandemente penalizzata negli ultimi mesi, a causa della recrudescenza della pandemia e delle nuove restrizioni anti-contagio imposte dalle Autorità. Vediamo più da vicino.

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Bonus stagionali nel dl Sostegni: la motivazione

Il bonus lavoratori stagionali appare una diretta conseguenza dell’evoluzione della crisi economica degli ultimi mesi. Anzi detto sussidio – versato in una unica soluzione – può certamente intendersi come come forma di compensazione dei 3 mesi di lavoro persi ad inizio 2021, a seguito delle chiusure forzate e legate all’emergenza pandemica. Ci riferiamo, infatti, ai tanti impianti e strutture ricettive costretti al lockdown per l’impennata dei casi di coronavirus nelle ultime settimane.

Ecco spiegato il perchè dell’introduzione, nel testo del decreto Sostegni approvato il 19 marzo 2021 in Consiglio dei Ministri, del bonus stagionali una tantum, pari a 2.400 euro, assegnato ai lavoratori stagionali e del turismo, che hanno dovuto sospendere il lavoro. Da puntualizzare che non sono dunque più i 3.000 euro – 1.000 per ogni mensilità – le somme da versare agli stagionali, anticipate dall’ex Ministra del Lavoro Catalfo durante il Governo Conte bis. All’epoca si stava lavorando al decreto Ristori 5, ossia quello che poi è diventato – con non poche modifiche rispetto al testo originario – decreto Sostegni.

Questo particolare intervento di sostegno, in verità, si aggiunge a tutti gli altri che trovano spazio nel dl Sostegni sul tema lavoro, supporto al reddito e lotta alla disoccupazione, ossia proroga della cassa integrazione, rifinanziamento del reddito di cittadinanza, e proroga del Reddito di Emergenza.

Chi sono i destinatari del contributo una tantum?

Vediamo a questo punto coloro i quali sono destinatari del citato bonus stagionali. In verità, la platea è piuttosto ampia ed eterogenea, confermandosi peraltro la composizione già delineata in precedenza. Ecco dunque i beneficiari:

  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori stagionali o lavoratori in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
  • lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito collegato non al di sopra dei 35.000 euro;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito collegato non al di sopra dei 75.000 euro.

Ovviamente, questi ultimi lavoratori debbono risultare iscritti al relativo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,

Attenzione però alle eventuali incompatibilità tra sussidi o bonus stagionali, giacchè i destinatari – alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni – non dovranno altresì essere titolari di pensione o di un rapporto di lavoro subordinato e neanche di indennità NASPI. Con la pubblicazione del testo del dl Sostegni in Gazzetta Ufficiale, sarà tuttavia possibile fare un’analisi più puntuale dei requisiti richiesti.

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Il bonus è confermato dall’Esecutivo Draghi: entro quando fare domanda

Già a gennaio il ministero dell’Economia aveva giustificato – nei confronti della UE – la richiesta di un ulteriore scostamento di bilancio per aiutare il settore del turismo. In buona sostanza, è emersa e sussiste tuttora la necessità di supportare lavoratori ed imprese turistiche, danneggiate dalla crisi del lavoro. Non deve dunque stupire che, sul punto, l’Esecutivo Draghi si ponga in linea di continuità con il Conte bis. Sul tavolo, infatti, i citati ulteriori ristori per queste categorie di lavoratori che non hanno potuto compiere la propria attività in questi primi mesi dell’anno, causa delle misure di di contenimento del contagio da Covid-19.

E’ in questo disegno di insieme sui sussidi ai lavoratori, che si inserisce il nuovo stanziamento del bonus stagionali. Infatti, verso il settore, il decreto Sostegni ha predisposto altri 700 milioni di euro, mirati in particolare alla filiera della montagna, probabilmente la più penalizzata nell’ultimo inverno. Le risorse saranno usate utilizzate per la concessione di ristori verso gli esercenti più colpiti dalla chiusura degli impianti e dalla conseguente diminuzione della presenza di turisti italiani e stranieri.

Concludendo, ricordiamo altresì che le domande per beneficiare del bonus stagionali devono essere presentate all’INPS entro il 30 aprile.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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