Vaccino covid: per il Tar Sicilia no al richiamo per i furbetti della prima dose

Pubblicato il 19 Febbraio 2021 alle 12:34 Autore: Claudio Garau
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Vaccino covid: per il Tar Sicilia no al richiamo per i furbetti della prima dose

Brutte notizie per i cosiddetti ‘furbetti del vaccino‘, ossia coloro che hanno saltato la fila o vorrebbero saltarla e ricevere la dose in anticipo rispetto alle regole previste. Infatti, secondo un recente provvedimento del TAR Sicilia Catania, principio cardine della campagna di vaccinazione è anzitutto garantirne la regolarità di svolgimento, contrastando ogni possibile scorciatoia o via preferenziale.

In buona sostanza, è da negarsi la somministrazione del richiamo del vaccino covid nei confronti di chi ha avuto abusivamente la prima dose. Vediamo allora i dettagli di quanto deciso dal tribunale amministrativo regionale.

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Vaccino covid: respinto il ricorso dei furbetti della prima dose

Le circostanze concrete su cui è intervenuto il TAR hanno visto coinvolto l’Assessore della Salute della Regione Sicilia, il quale ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino – ossia il richiamo – per tutti coloro che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino, in anticipo e dunque saltando la fila, a danno di tutti gli altri.

Tuttavia, contro il provvedimento dell’Assessore della Salute, i soggetti non aventi diritto hanno ritenuto di fare comunque ricorso al TAR, domandando a questo giudice che fosse stabilito l’obbligo dell’Azienda sanitaria di somministrare, in ogni caso, la seconda dose di vaccino. La motivazione fornita – però non corroborata da alcun principio di prova – era legata all’affermazione per cui, in mancanza di richiamo del vaccino covid, potrebbero aversi effetti gravemente dannosi per la salute dei soggetti già vaccinati la prima volta. Non solo: secondo la tesi dei legali dei ricorrenti, potrebbero aversi danni anche per il mancato completamento del ciclo vaccinale e per il pericolo di essere sottoposti, dall’inizio, ad un nuovo ciclo vaccinale.

Tuttavia il tribunale amministrativo ha concluso che, allo stato attuale, non risultano prove scientifiche da cui emerga un possibile rischio collegato alla mancata somministrazione del richiamo, se non quello della eventuale inefficacia del vaccino covid. In queste ultime circostanze, i ricorrenti si ritroverebbero alla situazione iniziale, dovendo così accedere nuovamente alla somministrazione della prima dose, questa volta però senza scorciatoie.

Inoltre, il TAR siciliano ha fatto notare – in relazione al paventato pericolo di essere sottoposti dall’inizio ad un nuovo ciclo di due dosi di vaccino covid – che: “il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse“.

I dettagli del caso concreto

In buona sostanza, il TAR conferma il provvedimento contro i cosiddetti “furbetti dei vaccini”, adottato dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, di concerto col presidente Nello Musumeci. I giudici del tribunale amministrativo, rigettando il ricorso, sanciscono dunque che non c’è alcun diritto alla seconda dose del vaccino covid, per chi non aveva diritto alla prima.

Nel dettaglio, il presidente del Tar di Catania, Federica Cabrini, è intervenuta in forma monocratica, in ragione dell’urgenza addotta dagli autori dei ricorsi, ma ha ritenuto insussistenti sia il “fumus boni iuris” che il “periculum in mora”. In altre parole, non sussiste un minimo di ragionevole diritto e neanche il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, per i soggetti cui è stata negato il richiamo.

In concreto, la questione riguarda alcuni di coloro che, a Scicli – Comune della provincia di Ragusa – avevano ottenuto senza alcun diritto, la prima dose del vaccino Pfizer Biontech, il 6 gennaio. Emerso il biasimevole fatto l’assessore Razza aveva emesso un proprio provvedimento, in data 28 gennaio, attraverso cui aveva vietato la somministrazione del richiamo agli “abusivi”. Il ricorso di questi ultimi è stato tuttavia ritenuto urgente e, in attesa della decisione di ambito collegiale, fissata per l’11 marzo, la presidente Cabrini lo ha deciso da sola, ma già rendendo vane le aspettative di chi aveva sfruttato la scorciatoia. Infatti, il richiamo va somministrato almeno tre settimane dopo la prima dose, ma entro 40 giorni circa. 

Nel caso concreto, i furbetti del vaccino covid miravano a ottenere il richiamo entro il 17 febbraio, ma evidentemente non potrà essere somministrato.

Concludendo, in ragione di quanto sopra esposto, ecco perchè il TAR siciliano ha deciso di respingere la richiesta dei ricorrenti, dovendosi dare priorità all’interesse “di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino“.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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