Indagato e imputato: differenza, cosa cambia e come distinguerli

Pubblicato il 15 Febbraio 2021 alle 13:34 Autore: Claudio Garau
Reddito di cittadinanza a parcheggiatore abusivo

Indagato e imputato: differenza, cosa cambia e come distinguerli

Nelle notizie di cronaca che sentiamo durante i telegiornali o leggiamo sui quotidiani, può succedere che i termini imputato ed indagato siano utilizzati come sinonimi, ma ciò – da un punto di vista tecnico-giuridico – è errato. Essere indagato è diverso dall’essere imputato, giacchè le due condizioni fanno riferimento a fasi distinte del procedimento penale, e non alla stessa fase. Di seguito vogliamo chiarire proprio questo: qual è la differenza concreta tra imputato ed indagato? Vediamolo.

Se ti interessa saperne di più sulla esatta differenza tra querela e denuncia, clicca qui.

Indagato: quando si diventa tale?

Forse non tutti sanno che il procedimento penale è un lungo ed articolato iter suddiviso in diverse fasi. Nella prima di esse, la persona oggetto di investigazioni o indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica e dunque delle forze dell’ordine, assume formalmente la veste di ‘indagato’.

L’interessato diventa indagato quando in cui il proprio nominativo è iscritto nel registro delle notizie di reato, tenuto presso gli uffici della Procura e disciplinato dall’art. 335 c.p.p. . La prassi ci indica che solitamente l’indagato viene a conoscenza dello status in oggetto, con la notifica del cosiddetto avviso di garanzia, di cui abbiamo già parlato ampiamente.

Invece, in un secondo tempo, se gli inquirenti ritengono di aver ottenuto sufficiente materiale per avvalorare l’accusa in giudizio, ossia nell’aula del tribunale penale, lo stesso soggetto prima soltanto indagato, diventa ‘imputato’ e perde il precedente status.

In parole povere, passare da indagato ad imputato, significa peggiorare la propria posizione ed avvicinarsi maggiormente ad una possibile sentenza di condanna per accertata responsabilità penale. Infatti, l’imputato è il soggetto contro cui la Procura ritiene di avere elementi solidi di colpevolezza, alla luce delle indagini preliminari (in cui la persona è appunto soltanto indagata).

Tuttavia, la legge in materia non distingue tra diritti dell’indagato e diritti dell’imputato: sono praticamente identici. Entrambi infatti possono contare sull’assistenza del proprio avvocato di fiducia, salvo il divieto di prendere visione degli atti d’indagine, applicato per tutta la fase delle indagini preliminari, fino all’avviso di conclusione di esse.

Imputato ed esercizio dell’azione penale

Come sopra accennato, l’imputato è colui il quale dovrà difendersi dalla formale accusa mossa dal PM. Infatti, quest’ultimo può esercitare la cd. azione penale, chiedendo al giudice penale competente, il rinvio a giudizio.

L’esercizio dell’azione penale è doveroso laddove le risultanze di cui alle indagini preliminari abbiano avvalorato e ‘rafforzato’ la notizia di reato correlata all’indagato, tanto da doversi passare alla fase del giudizio in aula vero e proprio, per accertare in modo dettagliato eventuali responsabilità penali. E’ grazie al rinvio a giudizio che, nell’ambito del più generale procedimento penale, si passerà al processo innanzi al magistrato competente, che emetterà la sentenza di assoluzione o condanna.

Si può dunque notare come tutto il procedimento penale sia scandito da precise tappe e sia ben articolato sin dalla fase della raccolta della notizia di reato. Non deve dunque stupire la distinzione tra indagato e imputato.

Quando si passa da persona indagata ad imputato?

A questo punto, onde sgomberare il campo da ogni possibile dubbio, vediamo qual è il momento esatto in cui dallo status di indagato, si passa a quello di imputato.

E’ proprio la legge – art. 60 Codice di procedura penale – a chiarire questo passaggio. Infatti riveste la qualità di imputato – e non più di indagato – il soggetto a cui di fatto viene attribuito l’illecito penale, nell’ambito di una richiesta di:

  • rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.);
  • giudizio immediato (art. 453 c.p.p.);
  • decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.);
  • applicazione della pena (patteggiamento) ex art. 447 comma 1;
  • decreto di citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.);
  • giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.).

Se ti interessa saperne di più su quanto costa una querela e chi va pagato, clicca qui.

La posizione dell’interessato, pertanto, si aggrava, e il procedimento penale continuerà in tribunale, secondo le regole formali del processo.

Concludendo, sempre in base alle norme penali rilevanti in materia, va rimarcato che l’imputato mantiene questo status fino alla sentenza definitiva di innocenza o di colpevolezza. Anzi, in dette ultime circostanze, l’imputato (ex indagato), diventa ‘condannato’. Sul piano dei diritti e delle garanzie, invece, le norme penali non distinguono tra indagato e imputato, per cui si può dire che sono tutelati in egual maniera.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a 
redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →