Curatore fallimentare: cos’è, come si diventa e a che serve

Pubblicato il 15 Febbraio 2021 alle 12:50 Autore: Claudio Garau
par condicio creditorum, liquidazione o fallimento, cosa cambia

Curatore fallimentare: cos’è, come si diventa e a che serve

Non di rado si sente nominare la figura del cosiddetto ‘curatore fallimentare‘, ossia un professionista nominato dal tribunale, al quale – in veste di pubblico ufficiale – è demandato l’esercizio provvisorio dell’impresa in una sua fase molto particolare e delicata. Anticipiamo che per poter svolgere questo ruolo, è necessario essere iscritti ad un apposito Albo, tenuto presso il ministero della Giustizia, previsto dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Ma bisogna anche essere in possesso di alcuni requisiti di onorabilità e di formazione. Vediamo allora di seguito quelli che sono i dettagli essenziali in merito a questa figura e come diventa curatore.

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Il curatore fallimentare: le attività da svolgere

In ipotesi di dichiarazione di fallimento di un’azienda, il magistrato competente nomina – come accennato – il curatore fallimentare, che di seguito deve gestire l’iter di liquidazione dei beni dell’azienda ormai fallita.

Tra i tanti compiti spettanti al curatore fallimentare, sono riservati a lui quelli correlati all’obbligo di predisporre il piano di liquidazione, la formazione del progetto di stato passivo, la verifica del patrimonio aziendale, la vendita dei beni all’asta, le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni dell’azienda fallita. Soprattutto, al curatore fallimentare spetta di pagare i debiti in sospeso e soddisfare così i diritti dei creditori.

Non soltanto: in base all’art. 33 della legge fallimentare, il curatore fallimentare dovrà anche far avere al giudice delegato, entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione dettagliata, nella quale indicare le ragioni e le circostanze del fallimento in oggetto, la diligenza e la responsabilità del soggetto fallito o di altri soggetti nell’esercizio dell’impresa, e tutti i dettagli utili sia a fini civili, che penali.

Il curatore fallimentare ogni semestre dovrà inoltre redigere una relazione di riepilogo delle attività svolte e allegare un conto provvisorio della gestione, consentendo al comitato dei creditori di fare eventuali osservazioni e verificare il corretto svolgimento dell’iter di gestione di questa delicata fase. Infine, sempre il curatore fallimentare gestirà l’inventario dei beni del fallito e l’apposizione dei sigilli sui beni che rilevano.

La responsabilità del curatore fallimentare: tratti essenziali

La legge in materia dispone che il curatore fallimentare debba svolgere personalmente le funzioni del proprio ufficio. Ciò però inevitabilmente comporta che il curatore non possa delegare ad altri delle specifiche operazioni. La delega è infatti ammessa soltanto a seguito di apposita autorizzazione da parte del giudice delegato.

Il curatore fallimentare, unico responsabile del proprio operato, potrà tuttavia decidere di farsi supportare da tecnici e terzi retribuiti, per l’espletamento di alcune sue funzioni. Ciò sarà opportuno specialmente in relazione a gestioni della procedura assai complesse ed articolate.

La particolarità è che, in rapporto alla facoltà di farsi assistere da altri soggetti, come ad es. i tecnici (o anche il fallito), il legislatore dispone che il curatore fallimentare abbia bisogno dell’autorizzazione del comitato dei creditori esclusivamente per ciò che attiene agli atti di straordinaria amministrazione (ad es. le riduzioni di crediti).

Chi sono i soggetti che possono iscriversi all’Albo dei curatori?

Nell’Albo dei curatori fallimentari sono inclusi quei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, che svolgono, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII). Il ministero della Giustizia ha inoltre il compiuto di vigilare sull’attività degli iscritti all’Albo.

In particolare, l’iscrizione all’Albo del curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore negli iter di cui al Codice appena citato, spetta ai seguenti soggetti:

  • iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, inclusi gli studi professionali associati o società tra professionisti i cui soci abbiano i requisiti professionali per l’iscrizione;
  • chi ha esercitato ruoli e attività di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di buone capacità imprenditoriali e sempre che non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Attenzione però: la legge vieta la nomina dei curatori fallimentari, commissari giudiziali o liquidatori, nei confronti del coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di quest’ultimo e chi ha concorso, a vario titolo, al dissesto dell’azienda. Non solo: anche qualsiasi persona che abbia un conflitto di interessi con l’iter, è esclusa dalla possibile nomina.

Iscrizione all’Albo: alcuni essenziali dettagli pratici

In concreto, la prima iscrizione all’Albo, è riservata a coloro che rientrano nelle categorie suddette, ma che documentano di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Per conservare il posto nell’albo, gli interessati devono tuttavia aggiornarsi ogni due anni, frequentando corsi di formazione ed aggiornamento, i cui contenuti sono stabiliti dalla Scuola superiore di magistratura.

Anzi, il curatore fallimentare che voglia esercitare con continuità, deve aver partecipato ad un corso di perfezionamento della durata non al di sotto delle duecento ore, in materie riguardanti la crisi dell’impresa e il sovraindebitamento. Inoltre, il curatore fallimentare deve aver svolto un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi presso uno o più organismi o soggetti operativi nel settore dei fallimenti delle imprese.

In particolare, è necessario aggiornarsi costantemente, ogni biennio, per quanto riguarda le materie della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, presso gli ordini professionali o presso un’università pubblica o privata.

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Concludendo, per acquisire e mantenere l’iscrizione all’Albo, il curatore fallimentare deve anche avere e conservare alcuni requisiti di onorabilità, tra cui il non essere stati sottoposti a misure di prevenzione da parte del magistrato; non essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dal codice civile (ad es. dichiarazione di interdizione); non avere subito nell’ultimo quinquennio una sanzione disciplinare più grave di quella minima disposta dai singoli ordinamenti professionali; non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel codice della crisi e dell’insolvenza.

Come si può notare, non tutti possono accedere alle funzioni di curatore fallimentare, e visto il delicato ruolo che ricopre, sono dunque ben giustificati tutti i requisiti previsti dalla legge.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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