Differenze appalti pubblici e privati: cosa cambia e chi li può fare

Pubblicato il 15 Febbraio 2021 alle 11:45 Autore: Claudio Garau
Subappalto cos'è, come funziona e quando rileva penalmente

Differenze appalti pubblici e privati: cosa cambia e chi li può fare

Gli appalti pubblici e gli appalti privati sono concetti che hanno rilievo a livello giuridico e che non di rado trovano spazio nelle notizie di cronaca, in relazioni a fatti poco edificanti. Ma non è ciò di cui vogliamo occuparci qui: di seguito vogliamo vedere da vicino qual è l’esatta differenza tra le due categorie di appalto citate, onde non rischiare di fare confusione. E’ pur sempre vero infatti che l’appalto è un istituto di vitale importanza per tutti coloro che, a vario titolo, operano nel mondo dell’imprenditoria. Facciamo chiarezza.

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Appalti pubblici e appalti privati: il contesto normativo di riferimento

Forse potrà apparire scontato, ma ricordiamo subito che l’appalto è un contratto e, per questa ragione, le norme generali del Codice Civile sui rapporti contrattuali trovano applicazione anche nei confronti degli appalti pubblici e privati. Per es. vale l’art. 1223 c.c. sul risarcimento del danno, in caso di contestazione da parte del committente per difetti dell’opera realizzata.

Ma il Codice Civile dà la formale definizione di appalto con un articolo ad hoc, il 1655. Ecco che cosa dispone: “L’appalto è un contratto con cui una parte – detta appaltatore – assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra – indicata come committente o appaltante – un’opera o un servizio, dietro corrispettivo in denaro“.

Parafrasando il contenuto di questo articolo, risulta chiaro che all’appaltatore spetta l’onere di organizzare tutti i mezzi mirati all’esecuzione pratica di quanto previsto nel contratto. Di solito l’appaltatore coincide con la figura di imprenditore.

Non solo: com’è tipico dell’attività d’impresa, l’appaltatore assume la gestione dell’appalto a proprio rischio. Ne consegue che sull’appaltatore gravano tutti i rischi – e possibili conseguenze negative – legate alla realizzazione dell’opera concordata, che deve essere ultimata entro i termini e le modalità pattuite con il committente.

L’articolo citato si lega all‘art. 2082 c.c. che definisce la figura dell’imprenditore: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi“.

Negli appalti pubblici e privati, possiamo distinguere – in linea generale – due soggetti del contratto:

  • l’appaltatore, ossia l’imprenditore che esegue il lavoro o il servizio;
  • il committente, ossia colui che ordina di eseguire il lavoro o servizio.

Pertanto, tecnicamente possiamo affermare che l’appalto è un contratto a titolo oneroso, che ha ad oggetto l’esecuzione di un’opera o servizio. In gergo si usa dire che l’opera oggetto di appalto deve essere svolta a regola d’arte, vale a dire seguendo le regole della tecnica, utili per quel determinato lavoro, ed avvalendosi di persone con le abilità richiesta per lo svolgimento dell’opera.

I requisiti chiave degli appalti pubblici e privati

Abbiamo appena visto, in generale, che cos’è un appalto. Ma quali sono i tratti o caratteristiche tipiche, che ci permettono di non scambiare il contratto di appalto con un altro contratto? Vediamole nel sintetico elenco che segue:

  • gli appalti pubblici e privati sono accomunati dal fatto che il relativo contratto va redatto in forma scritta, giacchè si tratta di dettagliare ogni fase di realizzazione dell’opera o servizio e l’appalto va pur sempre svolto ad opera d’arte e nel rispetto di tutte le modalità concordate con il committente;
  • gli appalti possono essere mirati o alla realizzazione di un’opera (ad es. costruzione di nuove abitazioni) oppure alla fornitura di un servizio (ad es. i contratti relativi ad attività di pulizie, attività pubblicitarie ecc.);
  • l’appalto è un contratto bilaterale: ciò significa che può essere sottoscritto tra soggetti privati, tra soggetti pubblici o tra un soggetto privato e uno pubblico. Gli obblighi che scaturiscono dal contratto sono reciproci: una parte svolge la prestazione o le prestazioni di cui al contratto, l’altra parte paga in denaro per l’effettuazione della prestazione o prestazioni.

Le caratteristiche e tratti peculiari sopra esposti ci permettono di distinguere questa categoria di contratti da tutte le altre.

Accenniamo altresì a fatto che proprio il settore degli appalti pubblici è in continua evoluzione e, per questo, le norme sono spesso revisionate. Recentemente modifiche sono state apposte dal Decreto Legge Semplificazioni del 2020, che ha inteso incentivare il settore dei trasporti e delle infrastrutture.

Quali sono le differenze tra le due categorie di appalti?

A questo punto, possiamo considerare quali sono le differenze tra appalti pubblici e appalti privati, onde non rischiare di fare confusione e di scambiare gli uni con gli altri. Ecco di seguito le differenze in sintesi:

  • gli appalti pubblici trovano disciplina nel Codice degli appalti, gli appalti privati nel Codice civile. In particolare, proprio di riforma del Codice degli appalti si parla non di rado, specialmente ora nell’ambito del Recovery plan italiano;
  • i soggetti coinvolti sono differenti, a seconda che si tratti di appalti pubblici o appalti privati. In questi ultimi i soggetti coinvolti (appaltatore e committente) sono privati. Negli appalti pubblici, invece, il soggetto pubblico può relazionarsi o con un soggetto privato o con un soggetto pubblico;
  • negli appalti pubblici le parti sono vincolate dal fatto che le norme pongono in modo preciso quello che deve essere l’oggetto dell’appalto. Infatti, le norme ci dicono che gli appalti pubblici possono riguardare l’acquisizione di servizi, di forniture, di lavori o di opere, ma appunto soltanto gli specifici lavori e servizi previsti dalla legge. Negli appalti privati, invece, le parti hanno piena libertà con riguardo alla determinazione dell’oggetto del contratto (lavori o servizi). E’ chiaro dunque che se – in materia di appalti pubblici – un’impresa partecipa ad una gara ad evidenza pubblica per la realizzazione di un’opera, dovrà fare esclusivo riferimento a quanto indicato nel bando, partecipare di seguito alla procedura di selezione e soltanto dopo l’aggiudicazione o conferimento dell’incarico, l’impresa potrà sottoscrivere il contratto, frequentemente dal contenuto prefissato. In caso di appalto per la costruzione di un’abitazione, invece, l’imprenditore edile avrà molta più libertà, accordandosi contrattualmente con il privato circa tutti i dettagli di esecuzione dell’opera;

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  • le due categorie di appalto differiscono dal punto di vista dell’iter da seguire. Infatti, nell’appalto privato la legge consente al committente il potere di scegliere l’appaltatore di riferimento e viene permesso di decidere l’oggetto del contratto in piena libertà negoziale. In buona sostanza, appaltatore e committente stabiliscono di comune accordo modi, tempi, prezzo e progetti di tutta l’opera. Nell’appalto pubblico, le parti sono invece vincolate, a monte, alle regole rigide di cui al Codice degli appalti, tra cui – ad esempio – il rispetto della regola della libera concorrenza.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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