Revoca testamento: come funziona secondo il Codice Civile? Le ipotesi

Pubblicato il 12 Febbraio 2021 alle 11:34 Autore: Claudio Garau
Testamento olografo e defunto incapace di intendere e di volere come funziona

Revoca testamento: come funziona secondo il Codice Civile? Le ipotesi

Non è la prima volta che ci occupiamo del testamento, ossia un atto giuridico espressamente previsto dal Codice Civile attraverso il quale una persona manifesta unilateralmente quelle che sono le proprie volontà e dispone dei propri diritti per il tempo nel quale avrà cessato di vivere. Abbiamo parlato di testamento, ad esempio, con riferimento al testamento cd. olografo e a caso del defunto incapace di intendere e volere, e con riferimento all‘ipotesi della falsificazione del testamento.

Qui di seguito, invece, vogliamo occuparci di questo atto giuridico da un altro punto di vista: come funziona la revoca testamento? insomma, se si cambia idea, come ci si deve comportare e a quali regole occorre fare riferimento? Vediamolo.

Se ti interessa saperne di più sul cd. negozio giuridico, che cos’è e il punto della giurisprudenza, clicca qui.

Testamento e revoca nel Codice civile

Sgomberiamo subito il campo da ogni possibile dubbio: il testamento può essere sempre revocato. Anzi, la revoca testamento può scattare in ogni momento: l’interessato può sostituirlo con uno differente o distruggerlo e non farne altri. In quest’ultima ipotesi, in ipotesi di morte con revoca testamento senza un altro nuovo, la sua eredità verrebbe suddivisa in base alle regole di cui al Codice Civile.

L’art. 679 Codice Civile prevede l’irrinunciabilità del diritto del testatore alla revoca testamento o alla modifica delle disposizioni testamentarie. Infatti, vi si trova scritto che:

“Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”.

E’ del tutto chiara la rilevanza che il legislatore conferisce alla revoca testamento. Con questa infatti il testatore, cambia le proprie volontà testamentarie nel caso esse mutino. Pertanto la modifica, da intendersi atto che elimina il testamento anteriore, ripristina la situazione preesistente rimettendo alle regole di legge la disciplina della successione.

Ne consegue che gli eredi non potrebbero rivendicare alcunchè sulla scorta del testamento revocato, perchè è come se non fosse mai esistito.

Il Codice Civile disciplina la revoca dell’atto con regole di dettaglio agli artt. 679 e seguenti. In dette disposizioni, il legislatore ha inteso individuare quattro tipologie di revoca: espressa, tacita, presunta e legale.

Non solo. La revocabilità del testamento è inoltre stabilita con chiarezza nella norma che offre dettagli circa tale negozio giuridico, ossi l’art. 587 del Codice Civile: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

La legge riconosce dunque il diritto del testatore di esercitare tale potere di di revoca testamento e lo considera un diritto irrinunciabile. Il suo esercizio consiste in un’evidente espressione del principio di autonomia privata, riconosciuto dal nostro ordinamento e da questo protetta.

Revoca testamento espressa: come funziona?

Vediamo a questo punto come fare la revoca, vedendo anzitutto l’ipotesi della revoca espressa. Ebbene, quest’ultima consiste in un atto formale che può concretizzarsi in uno dei modi seguenti:

  • scrivendo su un foglio di carta – che sarà considerabile anch’esso testamento – ed indicando una frase di questo tipo: “Revoco tutto ciò che ho in passato scritto nei miei testamenti precedenti che pertanto non hanno più alcun valore“;
  • scrivendo un testamento completamente nuovo nel quale, oltre alle nuove volontà, sia inclusa una frase di questo tipo: “Revoco il mio precedente testamento scritto in data….”;
  • in alternativa, è anche possibile dar luogo alla revoca testamento, con un atto scritto, ricevuto dal notaio, in presenza di due testimoni.

Per questa via, l’interessato può disporre la revoca sia del testamento redatto dal notaio e da questi conservato (cd. testamento pubblico), sia del testamento scritto dal testatore e da lui conservato (cd. testamento olografo).

Attenzione però: affinchè possa aversi la revoca dell’atto giuridico in modo espresso, l’atto nuovo deve essere valido, ossia deve rispettare tutti i requisiti formali del testamento e, inoltre, il testatore per poter effettuare validamente la revoca, alla data di quest’ultima deve essere nella condizione di capacità d’intendere e volere, altrimenti il secondo testamento non ha alcun valore e continua ad applicarsi il primo.

Revoca tacita: come funziona?

Abbiamo sopra accennato che la revoca può essere anche tacita. Di che si tratta? Ebbene, detta ipotesi è stabilita dall’art. 682 del codice civile. In esso si trova scritto che:

“Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.

In queste circostanze, sussiste quindi un nuovo testamento posteriore al primo in cui si possa dedursi ed evincersi una volontà del testatore differente da quella precedente. Insomma, la dichiarazione di revoca testamento non è espressa, tuttavia il contenuto dell’atto include l’ultima volontà del testatore diversa da quella precedente. Il nuovo testamento deve tuttavia non essere nullo, altrimenti non potrà aversi revoca tacita.

Più nel dettaglio, detta revoca potrebbe essere anche solo parziale. Infatti, le disposizioni del testamento precedente si annullano soltanto laddove siano incompatibili. Permangono invece valide quelle compatibili.

Inoltre, in dottrina, si intendono ipotesi di revoca tacita testamento anche quelle collegate al ritiro del testamento segreto. Con quest’ultima espressione, abbiamo una forma particolare di testamento che comporta la redazione del documento da parte del testatore che in seguito lo consegna in busta sigillata a un notaio perchè quest’ultimo lo conservi.

Revoca legale per sopravvenienza di figli: di che si tratta?

La legge in materia di revoca testamento prevede anche l’ipotesi della revoca delle disposizioni testamentarie di diritto laddove sopraggiungano alcuni fatti oggettivi a seguito della redazione del testamento, che prima erano sconosciuti. Quali sono questi fatti? Eccoli di seguito:

  • esistenza o sopravvenienza di figli o discendenti del testatore, della cui esistenza quest’ultimo non era a conoscenza, e che siano legittimi, postumi o adottivi;
  • riconoscimento di un figlio naturale.

Le norme civilistiche precisano altresì che la revoca ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

In dette circostanze, senza un’autonoma iniziativa degli interessati o un provvedimento giudiziario, le disposizioni del testamento sono da intendersi revocate di diritto.

La revoca legale testamento invece non scatta in due ipotesi tassative:

  • se i figli o i discendenti non partecipano all’iter di successione poichè, ad esempio, rinunciano all’eredità o al legato e non si fa ricorso all’istituto della cosiddetta ‘rappresentazione’;
  • se il testatore ha redatto il testamento tenendo conto di una eventuale sopravvenienza di figli o discendenti.

Se ti interessa saperne di più sulla figura del testatore, chi è, cosa fa e a che cosa serve secondo la legge, clicca qui.

Revoca presunta in caso di distruzione dell’atto

Esiste una ulteriore ipotesi di revoca testamento, ossia la revoca presunta. Questa comporta la presunzione della volontà del testatore di effettuare la revoca di tutto o parte del testamento laddove l’atto in oggetto sia distruttolacerato o cancellato in tutto o in parte. Dette azioni devono avvenire ovviamente per volontà e impulso del testatore, ma anche contemplandosi il possibile apporto di un terzo nell’attività materiale di distruzione. La distruzione dell’atto dev’essere integrale

Concludendo, l‘art. 681 del Codice Civile riconosce altresì la possibilità di revocare l’atto di revoca del testamento, se ciò si verifica nelle forme previste per la revoca espressa. La regola infatti dispone che: La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate”. L’effetto dunque non può che essere la riviviscenza delle disposizioni revocate in precedenza.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a 
redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →