Multa divieto di sosta: come si annulla. Ecco i motivi

Pubblicato il 5 Febbraio 2021 alle 12:53 Autore: Claudio Garau
Multa divieto di sosta va pagata se non fatta a tutte le auto

Multa divieto di sosta: come si annulla. Ecco i motivi

La multa divieto di sosta è tra le più frequenti, e la ragione è ben nota: infatti, parcheggiare in maniera sbagliata o in luoghi non idonei è una delle infrazioni più comuni tra gli automobilisti. L’interessato può certamente opporsi al pagamento della sanzione, di tipo pecuniario e a cui talvolta può sommarsi anche la sottrazione di punti patente: ad es. può farlo laddove ritenga che la segnaletica non fosse adeguata. Ma di ciò deve essere data prova.

Qui di seguito vogliamo porre attenzione su quelli che sono i principali vizi e le irregolarità della multa divieto di sosta: acclararne anche uno solo, consentirebbe di non dover pagare la sanzione pecuniaria. Vediamo più nel dettaglio.

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Multa divieto di sosta: il contesto di riferimento

Gli automobilisti devono ricordare una regola fondamentale, in tema di divieto di sosta e conseguente multa: infatti, in linea generale e salvo diversa disciplina, nelle aree urbane il divieto di sosta è operativo dalle 8 alle 20, mentre fuori dai centri abitati dura 24 ore.

Sebbene si tratti di somme non consistenti, specialmente se si usufruisce del pagamento multa con lo sconto entro i primi 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione, l’automobilista potrebbe ritenere opportuno impugnare la multa divieto di sosta, per chiederne l’annullamento. Piuttosto che il giudice di Pace, la strada più opportuna – in queste circostanze – è il ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione presso la propria residenza. Infatti, quest’ultimo è gratis e non ha particolari formalità.

Sul piano dei costi, una multa divieto di sosta è pari a 41 euro, da versare al massimo entro 60 giorni, ma vale lo sconto del 30% (28,7 euro), se il pagamento c’è entro 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione. L’entità della sanzione potrà aumentare anche fino a 168 euro se l’infrazione è considerata più grave (ad es. parcheggio in seconda fila o in Z.T.L.). La cifra sale ancora (anche 335 euro) se il parcheggio avviene in aree riservate ai disabili o ai mezzi pubblici. Inoltre, se il pagamento della multa è compiuto in ritardo, saranno applicate penalità e interessi previsti dal CdS o dalle norme locali. E attenzione a non lasciare il mezzo parcheggiato in divieto di sosta per diversi giorni: infatti, il rischio concreto è quello di pagare più multe diverse.

I possibili vizi di queste multe: quali sono?

A questo punto, possiamo indicare in sintesi quali sono i principali vizi che possono rendere illegittima o invalida una multa divieto di sosta, tanto da poterne chiedere l’annullamento con ricorso:

  • multa per divieto di sosta con verbale incompleto o non corretto: quest’ultimo documento deve indicare l’infrazione in tutti i dettagli rilevanti. Pertanto, la generica descrizione della violazione, l’errore sul numero di targa o sul modello di auto, l’assenza del numero civico oppure del punto esatto della careggiata in cui vi è stata l’infrazione, sono tutti elementi che conducono all’annullamento della sanzione per divieto di sosta;
  • multa divieto di sosta con cartello non visibile o poco visibile: la segnaletica stradale deve essere facilmente individuabile. Pertanto, ad esempio, un cartello scolorito oppure girato dal vento, non ha alcuna utilità, e la sanzione potrà essere annullata. Attenzione però: ci sono casi particolari per i quali il Codice della Strada non impone l’obbligo di cartello. Ipotesi come il parcheggio a meno di 5 metri da un incrocio, in prossimità di una curva o nelle gallerie, comportano sempre la multa divieto di sosta, a prescindere dalla presenza della segnaletica;

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  • multa per divieto di sosta non contestata: se l’automobilista non è presente al momento della rilevazione dell’infrazione, colui che verbalizza dovrà redigere il cd. ‘ foglio di cortesia’ – da lasciare sul parabrezza – in cui compaiono gli estremi della rilevazione. Ma occorre, sempre e comunque, entro i successivi 90 giorni la formale notifica della multa presso la residenza del guidatore. Altrimenti la multa potrà essere annullata.

Concludendo, spetterà all’interessato decidere se fare ricorso, e sulla base di quali elementi a proprio favore. Per quanto riguarda le modalità di ricorso, potrà rivolgersi a figure come il giudice di Pace o il Prefetto, come abbiamo già analizzato qui.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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