Cosa sono le molestie e quando si può parlare di molestia

Pubblicato il 2 Febbraio 2021 alle 14:41 Autore: Claudio Garau
Bolletta telefono non pagata: black list cattivi pagatori. Come funziona

 Cosa sono le molestie e quando si può parlare di molestia 

Non di rado nelle notizie di cronaca o anche nelle semplici chiacchiere con i conoscenti si scoprono episodi di molestie che hanno coinvolto qualcuno. Esse possono verificarsi in una molteplicità di contesti e situazioni pratiche, come ad esempio sul luogo di lavoro, o in condominio, ma anche in una pubblica via. Ma di fatto, che cosa sono le molestie? ovvero, quando si può parlare di molestie con ripercussioni per la vittima, e il rischio di una sentenza a proprio danno per l’autore delle stesse? Cerchiamo di capirlo di seguito.

Se ti interessa saperne di più sul reato di stalking condominiale, clicca qui.

Molestie: che cosa sono in concreto? Il testo dell’art. 660 Codice Penale

Dare una definizione di molestie, che abbia rilievo per il diritto, non è complicato: in buona sostanza, si tratta di tutti quegli atti e comportamenti immotivati che, di fatto, invadono la sfera altrui, e si rivelano fastidiosi, aggressivi o comunque inopportuni rispetto al contesto.

Tramite le molestie, il diritto alla privacy o riservatezza è dunque minacciato o leso dal comportamento di terzi, con la conseguenza che la vittima può risentirne sul piano psicologico, cadendo in uno stato di forte turbamento, agitazione o stress.

Le molestie rilevano penalmente, come dimostra l’art. 660 del Codice Penale, il quale dispone nei termini seguenti:

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516″.

Quando si rischia la condanna per responsabilità penale?

Attenzione dunque ai comportamenti che si adottano nei confronti delle altre persone: se essi arrecano eccessivo disturbo e si rivelano anzi fonte di preoccupazione o turbamento per la vittima, il rischio di incappare in una condanna per un reato di questo tipo, è tutt’altro che remoto.

Richiamiamo allora quali sono gli elementi caratterizzanti delle molestie, secondo il Codice Penale:

  • la condotta che reca fastidio deve manifestarsi in un luogo pubblico (ad es, in una piazza, un parco ecc.) oppure aperto al pubblico (ad esempio, in un bar, in un cinema ecc.);
  • il comportamento non gradito può essere effettuato anche con il telefono o altro mezzo idoneo ad arrecare disturbo;
  • la molestia deve essere fatta per petulanza o per biasimevole motivo. In altre parole, la condotta penalmente rilevante deve caratterizzarsi per essere arrogante, invadente o con intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà e riservatezza.

Insomma, perchè si possa parlare di reato di molestie, occorre che l’autore insista con comportamenti inopportuni nel corso del tempo, ingenerando nella vittima uno stato di stress o di angoscia, dovuti alle continue aggressioni.

Ma non solo: come acclarato dalla giurisprudenza, le molestie non debbono essere per forza abituali. Pertanto, possono essere compiute anche con una sola azione di disturbo, a patto che si tratti di azione con carattere di petulanza o comunque senza valida giustificazione.

Come tutelarsi contro tale comportamenti?

Chiaramente la legge offre alla vittima efficaci strumenti per difendersi da tal comportamenti inopportuni. Infatti, detto illecito penale è procedibile d’ufficio. E in ogni caso, è possibile fare denuncia alle autorità competenti – ossia carabinieri, polizia o direttamente presso gli uffici della Procura della Repubblica. Iniziato il procedimento penale, spetterà alle autorità chiarire se vi sono effettivamente responsabilità penali e a carico di chi.

E’ chiaro che per ‘rafforzare’ la propria segnalazione alle forze dell’ordine, è auspicabile allegare alla denuncia, ogni dato o informazione che possa sostenere la tesi della responsabilità penale per l’autore: pertanto, elementi come registrazioni di telefonate, messaggi o foto potranno avere valore probatorio ed inchiodare il molestatore. Inoltre, iniziato il processo penale, la vittima potrà decidere di costituirsi parte civile, nell’obbiettivo di ottenere un risarcimento, laddove l’autore sia condannato penalmente.

Se ti interessa saperne di più sul cyberbullismo, cos’è e come si manifesta, clicca qui.

Concludendo, va tuttavia rimarcato che il soggetto indagato o imputato può evitare il procedimento penale, domandando l’oblazione. Essa consiste in una causa di estinzione del reato, tramite versamento di una sanzione pecuniaria corrispondente alla metà dell’importo massimo dell’ammenda prevista, più i costi del procedimento. Ma non è detto che il magistrato accolga la richiesta dell’indagato o imputato.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →