Affido esclusivo: quali sono i requisiti e a chi spetta averlo? La guida rapida

Pubblicato il 28 Gennaio 2021 alle 13:38 Autore: Claudio Garau
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Affido esclusivo: quali sono i requisiti e a chi spetta averlo? La guida rapida

I numeri ci dicono che separazioni e divorzi sono in costante aumento in Italia, anche a causa della convivenza forzata per lockdown. Emergono incompatibilità in passato nascoste e differenze caratteriali che portano i coniugi a prendere strade diverse. Il vero problema però sussiste quando di mezzo ci sono i figli e le loro legittime necessità. Qui di seguito, vediamo che cosa dice la legge sul tema dell’affidamento esclusivo dei figli, di che cosa si tratta e come funziona in ipotesi di separazione della coppia sposata. Facciamo chiarezza.

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Affido esclusivo dei figli: cosa si intende per affidamento e collocamento

Come accennato, se la coppia non funziona più, la sola strada è quella della separazione e del divorzio: continuare a vivere sotto lo stesso tetto, diverrebbe altrimenti intollerabile. In questo contesto, l’affidamento esclusivo della prole è un argomento che emerge da quando marito e moglie decidono concretamente per la separazione.

Vero è che la separazione comporta, a livello giuridico, tutta una serie di conseguenze pratiche per la famiglia, non soltanto per i coniugi. Se sussiste prole, vanno infatti regolati tutti i dettagli dell’affidamento dei figli minorenni, ma anche il loro collocamento.

Non bisogna però confondersi: la legge in materia, con il termine “affidamento“. intende la scelta del genitore che potrà esercitare il potere decisionale in relazione all’istruzione, all’educazione e al mantenimento del figlio. In estrema sintesi, il genitore affidatario potrà occuparsi prevalentemente dello sviluppo psico-fisico del figlio o dei figli al di sotto dei 18 anni.

Il collocamento invece è un concetto che si rivolge esclusivamente al posto in cui la prole andrà a vivere in modo continuativo, dopo la separazione dei genitori.

Affido esclusivo e deroga al principio di bigenitorialità

La realtà quotidiana dei tribunali ci insegna che il giudice che decide su queste delicate situazioni, con provvedimento impone l’affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente nell’abitazione della madre. In altre parole, i figli staranno a casa della madre, ma potranno vedere il padre nei giorni e negli orari individuati nel provvedimento di separazione.

Insomma – come anche la prassi giurisprudenziale ci insegna – la regola generale è quella dell’affido condiviso per entrambi i genitori, a tutela di quello che è definito – tecnicamente – il principio di bigenitorialità: la prole ha diritto a conservare nel tempo un rapporto duraturo e stabile con tutte e due i genitori. Dunque, in ipotesi di affido condiviso, le scelte più significative sulla vita del figlio (scuola, sport, hobby ecc.) potranno essere prese di comune accordo dai genitori. Ognuno avrà voce in capitolo, insomma.

Se la regola generale è quella citata, tuttavia la legge ammette una deroga molto importante: infatti, non sempre ambo i genitori sono in grado di dare un adeguato sostegno al figlio. Può capitare infatti che uno dei due si riveli inadeguato o incapace a provvedere ai bisogni del figlio o dei figli, specialmente a seguito della rottura del legame matrimoniale. Potrebbe rivelarsi poco attento o comunque decidere di cambiare completamente vita, allontanandosi anche dai figli.

Ecco allora che trova giustificazione la previsione di cui all’art. 337 quater Codice Civile, in materia appunto di affido esclusivo, che vedremo tra poco.

Un solo genitore affidatario: perchè la legge lo prevede?

L’appena citato articolo dispone che: “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore (ovvero possa creare in lui un qualche pregiudizio). 

Parafrasando quanto appena riportato, va dunque sottolineato che alla base dell’affidamento esclusivo c’è sempre un comportamento del genitore che è obiettivamente valutato come pericoloso e/o pregiudizievole per il minore, o comunque tale da poterne pregiudicare lo sviluppo psicofisico o l’educazione.

Come anche individuato dall’utile giurisprudenza in materia, davvero svariate possono essere le circostanze che giustificano l’affidamento esclusivo. tra esse, a titolo puramente esemplificativo, ricordiamo le seguenti:

  • genitore violento o anche affetto da disturbi mentali (tali da mettere a rischio la salute e sicurezza del figlio);
  • genitore che non versa il mantenimento per un senso di risentimento nei confronti dell’ex coniuge.
  • genitore che non mostra interesse per il ruolo di padre o madre e non assiste o supporta in alcun modo il figlio o i figli nel loro percorso di crescita;
  • genitore tossicodipendente oppure alcolizzato;
  • genitore che ha commesso reati di particolare gravità ed allarme sociale.

Il genitore affidatario è particolarmente responsabilizzato

L’art. 337 quater Codice Civile, a ben vedere, si occupa anche del genitore affidatario. Infatti, per quest’ultimo impone di attenersi a precisi limiti. In detta disposizione si può leggere altresì che: “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse“.

Parafrasando quanto appena riportato, se è vero che la responsabilità genitoriale diviene esclusiva di un genitore, a seguito dell’affidamento esclusivo, è però altrettanto corretto che il genitore affidatario è vincolato ai limiti e istruzioni impartite dal giudice, nell’interesse prioritario del minore e, comunque, l’altro genitore non è in verità integralmente escluso dal dovere di vigilanza sul minore, potendo anzi rivolgersi al tribunale competente, laddove ritenga che sia stato violato dall’altro genitore, l’interesse prioritario del figlio o figli.

Insomma, nonostante la responsabilità genitoriale esclusiva, giudice e l’altro genitore hanno o possono avere un ruolo non secondario anche per questa tipologia di affido.

Chi decide per l’affidamento in questione? Il ruolo dei servizi sociali

E’ chiaro che sarà il giudice competente, ossia l’autorità giudiziaria a stabilire se la domanda di affido esclusivo sia da accogliere o meno. Tale figura neutra ed imparziale dovrà quindi valutare la condotta di entrambi i genitori, e dovrà dare rilevanza speciale all’eventuale rifiuto del figlio di continuare ad avere rapporti con uno dei due. Prioritario è sempre e comunque l’interesse del figlio, come visto finora.

Tuttavia, in tali circostanze, non bisogna dimenticare che l’utilità delle osservazioni e dei pareri dei servizi sociali, che dovranno – una volta interpellati – redigere una relazione articolata, che possa aiutare il giudice a stabilire cos’è meglio per il figlio. Pertanto, il magistrato non decide autonomamente, ma sulla scorta del contributi di esperti.

Ne consegue che il provvedimento del magistrato, che dispone l’affido esclusivo, dovrà però contenere una dettagliata motivazione riguardo alla scelta di un solo affidatario. La prassi inoltre ci ricorda un’ipotesi non remota: qualora i genitori si accordassero sull’affido esclusivo del figlio, il magistrato dovrebbe tenerne conto ed anzi dovrebbe omologare l’accordo, sulla scorta del prevalente interesse del minore.

Ricapitolando, a seguito del provvedimento del magistrato, la responsabilità genitoriale è dunque ricondotta prioritariamente al genitore unico affidatario. Tuttavia, l’altro genitore non è completamente tagliato fuori dalle scelte per il bene della prole, potendo infatti partecipare alle decisioni più importanti per la crescita del figlio e potendo comunque fare visita al minore, ma con tempistiche e modalità decise dal tribunale. In tali incontri, per dare adeguato supporto al minore, potrebbe essere disposta la presenza dei servizi sociali in funzione di assistenza.

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Quando presentare la domanda per l’affido in via esclusiva?

A questo punto, ci si potrebbe domandare entro quando presentare la domanda per l’affido esclusivo della prole. Ci sono limiti massimi? Ebbene, la risposta da darsi è negativa: infatti, la domanda può essere fatta al giudice in ogni momento (ed anche dopo la decisione di affido condiviso).

Detta domanda deve però essere ben motivata ed articolata e chiarire i motivi che rendono giustificato l’affido esclusivo nell’interesse del minore. Ma attenzione: se il magistrato riterrà la richiesta manifestamente infondata (perché ad es. legata ad un intento di vendetta verso l’ex-coniuge) potrà valutare se escludere quel genitore dall’affidamento ed anzi addirittura sanzionarlo (in ipotesi di malafede o colpa grave) con obbligo di risarcimento del danno all’altro coniuge. Insomma, prima di presentare una richiesta di questo tipo, occorre prestare molta attenzione ai passi da compiere.

Concludendo, dovrebbe essere ormai chiaro che l’affidamento esclusivo è un iter che segue delicati e specifici passaggi, al fine di tutelare primariamente l’interesse del figlio o dei figli minorenni.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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