Bonifico non parlante, come rimediare: ecco 2 metodi efficaci

Pubblicato il 28 Gennaio 2021 alle 12:43 Autore: Claudio Garau
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Bonifico non parlante, come rimediare: ecco 2 metodi efficaci

Negli ultimi anni, nel settore bancario e dei correntisti è spuntata una figura innovativa, ma essenziale, quella del ‘bonifico parlante’. Esso rappresenta il solo strumento a disposizione per tutti coloro che intendono ottenere le detrazioni fiscali collegate alle ristrutturazioni degli appartamenti e delle case ma anche all’acquisto di mobili nuovi e che sono pari al 50% sull’Irpef, mentre per chi intende investire nel risparmio energetico salgono fino al 65%.

Il bonifico parlante consiste, insomma, in uno dei pochi metodi di pagamento che consentono di avere traccia dettagliata sia dei dati del destinatario che del contribuente che ha sostenuto le spese e – come accennato – detto strumento è essenziale per richiedere le detrazioni. Ma che fare in ipotesi di bonifico non parlante? come comportarsi? Vediamolo.

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Bonifico non parlante e bonifico parlante: perchè vanno distinti?

Prima di occuparci del caso del bonifico non parlante, ci si potrebbe chiedere qual è la differenza sostanziale tra bonifico parlante e bonifico ordinario o non parlante. Ebbene, i tratti distintivi sono individuabili nella serie di informazioni necessarie per compierli: in caso di bonifico parlante sono più accurate, più sintetiche per il bonifico ordinario.

Soprattutto è la finalità che contraddistingue il bonifico parlante: quest’ultimo infatti consente svariate agevolazioni e detrazioni fiscali, come il credito di imposta per le ristrutturazioni edilizie e l’ecobonus. In buona sostanza, il bonifico parlante rappresenta per il Fisco la prova oggettiva di aver compiuto la spesa, nel pieno rispetto delle norme di riferimento. Anzi, con il citato bonifico, l’interessato dimostra di aver pieno diritto all’agevolazione.

Per questa via, è garantito che gli interventi nel settore edilizio siano sempre dichiarati, ossia che non realizzino in nero, bensì in modo visibile all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ricambia, dando la possibilità di recuperare la metà della spesa compiuta attraverso la dichiarazione dei redditi, nell’arco di 10 anni.

In particolare, nel modulo online o cartaceo per effettuare il bonifico parlante, occorre indicare:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione o di tutti i beneficiari;
  • il codice fiscale o la Partita IVA di chi ha svolto gli interventi;
  • nella causale del versamento deve essere indicato il riferimento alla norma che regola le agevolazioni di cui si intende aver il beneficio.

In quello non parlante, invece, è sufficiente indicare nome, cognome, indirizzo, codice Iban del beneficiario e la causale del trasferimento dei soldi.

Come anticipato, però, il punto è capire come rimediare in caso di bonifico non parlante, ovvero che fare laddove il pagamento non sia stato compiuto come richiesto dalla normativa fiscale, pur avendo dichiarato all’Amministrazione finanziaria la spesa effettuata.

Bonifico non parlante: si ha diritto comunque alla detrazione?

In linea generale, dunque, le agevolazioni fiscali scattano, se il pagamento viene compiuto con bonifico parlante. Se però, per qualche motivo, ci si sbaglia ed è usato un bonifico non parlante, non sempre si perde il diritto alla detrazione fiscale.

Una soluzione per poter contare comunque sul beneficio, è domandare all’impresa che ha compiuto i lavori di emettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si certifichi che i corrispettivi versati a suo favore sono stati contabilizzati esattamente, per la loro imputazione nella determinazione del reddito.

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D’altronde, qualche anno fa, l’Agenzia delle Entrate emise una circolare che, su quanto appena detto, non lascia alcun dubbio: “Il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi – scrive ancora l’Agenzia – è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa”.

L’altra soluzione, meno pratica ma comunque possibile almeno sulla carta, è quella di rendere nota la svista all’impresa che ha compiuto i lavori, al fine di farsi ridare i soldi pagati ed effettuare di nuovo il pagamento, ma con bonifico parlante, evitando così di perdere il diritto alla detrazione, causa bonifico ordinario.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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