Denuncia ispettorato del lavoro: cos’è come funziona e quando scatta

Pubblicato il 11 Gennaio 2021 alle 12:46 Autore: Claudio Garau
fabrizio barca mentre osserva la mappa di roma

Denuncia ispettorato del lavoro: cos’è come funziona e quando scatta 

Qualche tempo fa avevamo visto da vicino l’ispettorato del lavoro, e ci siamo soffermati sulle norme che lo regolano e sul perchè è stato introdotto in Italia. Qui di seguito vogliamo invece soffermarci sulla cosiddetta denuncia all’ispettorato del lavoro, da parte di chi lavora alle dipendenze di un datore di lavoro. Come vedremo meglio, gli ispettori del lavoro servono a garantire condizioni di lavoro giuste nei confronti dei lavoratori, attraverso i cd. accessi ispettivi. Facciamo chiarezza.

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Ispettorato del lavoro: il contesto di riferimento

L’ispettorato del lavoro nasce nell’esigenza di tutelare tutti i lavoratori subordinati. Non di rado, i dipendenti si rendono conto che in ufficio il capo non rispetta tutte le norme di legge per la tutela del lavoro. Spesso ciò accade per motivi di ordine economico, ma non soltanto.

La realtà odierna dei rapporti di lavoro ci dice che i casi di erronea qualificazione del rapporto di lavoro, lavoro irregolare e violazione degli essenziali diritti dei lavoratori (ad es. orario di lavoro entro un certo limite di ore alla settimana) sono sempre frequenti.

Il punto è che le norme vigenti di diritto del lavoro tutelano il lavoratore, giacchè il legislatore è ben consapevole che le irregolarità sono all’ordine del giorno. Ecco dunque spiegata l’esistenza dell’ispettorato del lavoro e degli ispettori: attraverso di essi, il dipendente può azionare adeguati strumenti di tutela e denunciare la prevaricazione subita.

Gli ispettori del lavoro hanno infatti il ruolo di controllare che le aziende rispettino le norme predisposte a garanzia delle condizioni di lavoro e, su denuncia ad hoc del dipendente, possono organizzare degli accessi ispettivi, mirati a verificare eventuali irregolarità e violazioni di diritti.

In breve, ricordiamo che l’ispettorato del lavoro – dal 2015 – ha sostituito le funzioni della vecchia direzione del lavoro ed è organizzato in una sede centrale a Roma e parecchie strutture territoriali sparse nella penisola.

Si tratta insomma di un’Agenzia unica che svolge le attività ispettive che in precedenza erano affidate ad altri organi dello Stato, come Ministero del Lavoro, Inps e Inail. L’ottica insomma è quella semplificazione amministrativa.

Quando fare denuncia: i casi pratici

Come sopra accennato, il dipendente può certamente trovarsi nella condizione di subire il rapporto di lavoro con l’azienda, per colpa di un datore di lavoro che non rispetta le regole essenziali in tema di diritti del lavoratore (ore di lavoro, retribuzione, ferie ecc.). Si tratta insomma di tutte quelle ipotesi in cui si registrano una o più violazioni delle norme di legge; CCNL e/o di Costituzione. Tra esse, vogliamo di seguito ricordare alcune delle più significative, su cui può intervenire l’ispettorato del lavoro:

  • mancato invio della comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti di riferimento, prima dell’inizio della prestazione di lavoro;
  • lavoro irregolare, vale a dire l’assunzione del dipendente in nero, senza un contratto di lavoro scritto e soprattutto senza versare tasse e contributi;
  • sbagliata qualificazione del rapporto di lavoro: ad es. il datore assume qualcuno con p. Iva ma per fargli svolgere mansioni, di fatto, tipiche del lavoro subordinato;
  • straordinari non pagati;
  • mancato pagamento del Tfr;
  • mobbing;
  • licenziamento ingiustificato;
  • mancata consegna della busta paga in concomitanza con il pagamento dello stipendio mensile;
  • mancata osservanza delle norme sull’orario di lavoro;
  • mancata osservanza delle norme poste a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • mancata concessione delle ferie e dei riposi.

Certamente, in queste ipotesi e in tante altre tutte accomunate dalla violazione di diritti del lavoratore di cui nella legge e nei CCNL, il lavoratore può tutelarsi:

  • con il supporto di un avvocato;
  • con il supporto dell’ufficio vertenze di un sindacato;
  • ma anche con la denuncia all’Ispettorato territoriale del lavoro nei confronti del datore di lavoro.

In buona sostanza, al lavoratore non mancano gli strumenti per difendere i propri diritti e ottenere giustizia.

La denuncia all’Ispettorato: come funziona

Più nel dettaglio, l’Ispettorato del lavoro organizza la propria attività di controllo presso le aziende sia con “visite di iniziativa programmata”, ovvero predisposte d’ufficio, sia con “accertamenti su richiesta di intervento”, che sono invece programmati su denuncia del lavoratore.

In altre parole, la denuncia delle irregolarità può, dunque, comportare un accesso ispettivo degli ispettori del lavoro presso l’azienda in cui opera il responsabile delle violazioni. Nel caso in cui l’ispettorato del lavoro individui irregolarità nel trattamento economico e normativo del lavoratore – come ad es. quelle sopra elencate – potrà far valere – nei confronti del datore di lavoro responsabile – le sanzioni amministrative di cui nella legge in materia.

Rimarchiamolo: la irregolarità, ossia la violazione delle regole sulle condizioni di lavoro, comportano due pericoli concreti per il datore di lavoro che venga individuato come responsabile:

  • applicazione di una sanzione amministrativa, commisurata alla gravità della violazione compiuta;
  • eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore, la cui sussistenza va accertata giudizialmente.

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Per effettuare denuncia all’ispettorato del lavoro contro il datore di lavoro non sono richieste delle procedure molto complesse: basta rivolgersi alla sede locale dell’ispettorato e segnalare il problema al funzionario incaricato. Tuttavia, per poter inoltrare la denuncia, il funzionario necessita di essenziali dati e documenti, come:

  • il contratto di lavoro con il quale il denunciante è stato assunto;
  • dati identificativi dell’azienda e del titolare dell’azienda;
  • dati delle buste paga;
  • qualifica e mansioni indicate dal contratto;
  • eventuali testimonianze;
  • prove documentali che attestano l’irregolarità;

Tutte queste informazioni sono così raccolte e protocollate con il verbale della denuncia, che deve essere altresì sottoscritto dal lavoratore. La denuncia infatti non può mai essere anonima, sebbene resti coperta dal segreto, per la legge che tutela la riservatezza del denunciante, contro eventuali ritorsioni.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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