Pensioni ultime notizie: trattenute sindacali sugli assegni, l’importo

Pubblicato il 8 Gennaio 2021 alle 07:30 Autore: Daniele Sforza

Pensioni ultime notizie: trattenute sindacali sugli assegni, l’importo

Pensioni ultime notizie: così come avviene per gli stipendi, anche sugli assegni previdenziali può esservi una trattenuta sindacale. Ovviamente non è categorica, ma è un’opzione scelta dal lavoratore. Si tratta, più semplicemente, del pagamento della quota associativa legata al proprio sindacato. Si tratta pertanto di una trattenuta di cui il pensionato (o lavoratore, nel caso dello stipendio) è a conoscenza, avendo peraltro firmato una delega, e non di una sorpresa inaspettata, ben che meno di una trattenuta imposta. A ogni modo il pensionato può disdire la trattenuta, ovvero la sua appartenenza a quell’associazione sindacale, perdendo ovviamente i diritti acquisiti in precedenza con quello stesso sindacato.

Pensioni ultime notizie: trattenuta sindacale, come conoscere l’importo

A differenza del lavoratore, per il quale verificare la trattenuta sindacale che si trova nella busta paga risulta più semplice, il pensionato può visualizzare la trattenuta scaricando un’apposita busta paga direttamente dal sito dell’Inps, vale a dire il modello Obis/M. Il modello può essere dunque scaricato e consultato dal pensionato stesso (non arriverà a casa, insomma) e ormai è un obbligo di legge (vedere DL n. 4/2020, per la politica informativa da rendere trasparente sui cedolini della pensione).

Con questa legge è dunque più semplice e meno dimenticabile visualizzare l’importo della trattenuta sindacale. L’Inps, così come gli altri enti erogatori della pensione, saranno tenuti a fornire informazioni chiare, indicando l’organizzazione sindacale alla quale si è aderito, la cadenza della trattenuta e l’entità del suo importo.

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Come fare la disdetta

Per disdire la trattenuta associativa si dovrà accedere all’area riservata del portale Inps tramite le proprie credenziali ed effettuare la revoca direttamente per via telematica, ovvero online. Sarà sufficiente recarsi presso la sezione Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici. Resta sempre valida, come alternativa, l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno e perfino la consegna del modulo di disdetta presso la sede Inps territorialmente competente.

L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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