Grazia Presidente della Repubblica: cosa significa e quando si esercita

Pubblicato il 16 Dicembre 2020 alle 12:11 Autore: Claudio Garau
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Grazia Presidente della Repubblica: cosa significa e quando si esercita

Capita talvolta di sentire parlare del potere di grazia del Presidente della Repubblica, ovvero una prerogativa concessa esclusivamente al Capo dello Stato, tale da comportare la cancellazione del reato e della conseguente sanzione principale per chi la riceve. Non tutti però conoscono in dettaglio come funziona il meccanismo della grazia e quali conseguenze produce: vediamolo allora un po’ più da vicino.

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Presidente della Repubblica: cos’è il potere di grazia?

Come appena accennato, il potere di grazia produce conseguenze nient’affatto irrilevanti per la persona precedentemente ritenuta responsabile per illeciti penali. Infatti, da un lato fa venire meno il reato, dall’altro cancella la pena principale, conseguendone la scarcerazione.

La grazia del Presidente della Repubblica consiste insomma in un vero e proprio atto di clemenza verso chi è stato già condannato con sentenza definitiva. Può essere intesa come una sorta di misura premiale che segue uno scopo solidaristico: infatti, se è rara la sua concessione, solitamente quando si verifica, interessa condannati malati, molto anziani o persone che hanno avuto una condotta irreprensibile nel periodo di detenzione in carcere.

Come detto, soltanto il Presidente della Repubblica può concedere la grazia, e può farlo con decreto ad hoc, ma solo su specifica domanda (art. 681 c.p.p.):

  • del condannato;
  • dei suoi familiari;
  • del proprio avvocato di fiducia;
  • del tutore o curatore;
  • del presidente del consiglio di disciplina.

Se concessa, la grazia cancella la sanzione principale, ma permangono le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, salvo che il decreto disponga diversamente.

Presidente della Repubblica: il fondamento costituzionale della grazia e la grazia ‘condizionata’

La grazia del Presidente della Repubblica trova fondamento nell’art. 87 della Costituzione, che elenca i poteri del Capo dello Stato. In buona sostanza, si può dedurre che la grazia altro non è che una sorta di perdono del condannato che, in quanto tale, è rimesso alla libera discrezionalità del Presidente della Repubblica, il quale può emettere il decreto di grazia, anche nel caso in cui le autorità giudiziarie non siano d’accordo.

Sulla scorta anche dell’art. 681 del Codice Procedura Penale, la grazia può essere condizionata, ovvero può essere concessa e non revocata soltanto se vengono di seguito rispettate alcune condizioni, come:

  • il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende;
  • il risarcimento nei confronti della persona offesa dal reato;
  • il divieto di soggiorno in Italia per un certo periodo di tempo.

Come detto il potere di grazia è prerogativa del solo Presidente della Repubblica il quale, se discrezionalmente lo considera opportuno, può stabilire nuove condizioni o cancellare quelle esistenti. In particolare, se le condizioni prefissate non sono poi rispettate dalla persona cui la grazia si riferisce, il Capo dello Stato può revocare la grazia e ristabilire la pena originaria.

Quali sono gli effetti della grazia sul condannato?

Articolo di riferimento è il 174 del Codice Penale: infatti, il decreto di grazia produce l’effetto del condono della pena principale, precedentemente stabilita dal magistrato nei confronti del reo o l’effetto di trasformarla in una sanzione inferiore. Le pene accessorie possono o meno essere cancellate dal decreto del Presidente della Repubblica. Anche gli altri effetti penali della sentenza di condanna potranno certamente restare in piedi, come ad esempio la sospensione dall’esercizio di una certa professione o la dichiarazione di delinquente abituale.

La domanda di grazia deve essere poi indirizzata in alternativa al Ministero della Giustizia, al magistrato di sorveglianza o al Procuratore generale presso la Corte d’Appello del territorio in cui il condannato è carcerato.

La domanda va redatta come una lettera aperta, facendo esplicito riferimento ad alcuni aspetti chiave per la concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica, ovvero la descrizione dettagliata della vicenda da cui è derivata la condanna, la condotta nel periodo di carcerazione e l’eventuale perdono dei familiari della vittima del reato.

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L’ultima parola spetta sempre al Capo dello Stato

Al termine dell’iter che potrebbe condurre alla grazia, la decisione spetta sempre e comunque al Presidente della Repubblica che – come detto sopra – si esprime con decreto ad hoc. In verità, la grazia può essere concessa anche d’ufficio, vale a dire senza un’apposita domanda, ma deve pur sempre essere avvenuta una fase istruttoria. Laddove la grazia sia effettivamente concessa, il PM competente – anche laddove si trovi in disaccordo con la scelta del Presidente della Repubblica – dovrà dare esecuzione alla procedura, ordinando la scarcerazione del reo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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