Cane al ristorante: quando è possibile portarlo? La legge sul punto

Pubblicato il 7 Dicembre 2020 alle 16:02 Autore: Claudio Garau
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Cane al ristorante: quando è possibile portarlo? La legge sul punto

Si usa dire che il cane è il miglior amico dell’uomo e, con tutta probabilità, chi va in giro con il proprio amico a quattro zampe, vorrebbe portarlo con sè in tutte le possibili circostanze, anche quando si reca al ristorante per un pranzo o una cena. Ma cosa dice la legge sul punto? in quali casi è consentito portarlo e in quali invece ci sono delle limitazioni? Facciamo chiarezza.

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Cane in spiaggia: il contesto di riferimento

Vero è che oggi i diritti degli animali, cani compresi, costituiscono un tema molto sentito, e su cui anche a livello politico non di rado si discute: tuttavia, va detto che le attuali norme in materia non brillano per nitidezza ed anzi capita spesso che i proprietari di animali si chiedano se i cani e gli altri animali da compagnia possono davvero entrare in bar, negli esercizi commerciali o nelle strutture pubbliche.

In effetti, portare il cane al ristorante non dovrebbe essere fonte di dubbi e interrogativi, se consideriamo che il quadrupede può ritenersi anch’esso parte del nucleo familiare. Ma in Italia non è sempre garantita l’entrata al ristorante, al bar o in un negozio, insieme al proprio cane. In altre nazioni europee, specialmente quelle dei paesi scandinavi, le abitudini sono diverse e ciò ha influito sulle leggi, nelle quali l’ingresso con il cane è considerato una cosa ordinaria e assolutamente naturale.

In Italia, da un lato per non perdere potenziali clienti e affari – ricordiamo che i proprietari di cani e di animali in generale sono in costante aumento – dall’altro per un maggior senso di rispetto verso i diritti degli animali, le cose negli ultimi anni sono migliorate per il padrone e per il cane. Infatti oggi non sono pochi i ristoranti, le trattorie e le pizzerie in cui gli animali da compagnia sono ben accetti. E’ altrettanto vero però che vi sono ancora locali, hotel e ristoranti che segnalano il divieto di far entrare cani e altri animali al loro interno. Altre attività, invece, si collocano nel mezzo, giacchè prevedono un sì condizionato al ricorrere di certe condizioni (ad es. ingresso consentito soltanto ai cani di piccola taglia e non di indole mordace).

Le norme in materie: come si deve orientare il padrone dell’animale

Per inquadrare quale può essere la risposta al quesito di cui al titolo, bisogna anzitutto avere ben chiara la distinzione tra luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico. Detta differenza non è descritta da alcuna norma di legge vigente, ma è desumibile sia dalla Costituzione, sia da alcune norme contenute nel Codice Penale. Pertanto abbiamo che:

  • i luoghi aperti al pubblico sono quelli che, pur formalmente essendo oggetto di un diritto di proprietà del privato, sono tuttavia accessibili alla collettività, in base alle regole di ingresso e permanenza nel locale, fissate dal gestore o dal proprietario stesso. Esempi di questi luoghi sono bar, supermercati, ristoranti, alberghi ecc.;
  • i luoghi pubblici sono luoghi di proprietà dello Stato e, pertanto, a tutti è permesso di farvi accesso, senza alcuna limitazione. Una piazza o una via, ad esempio, sono luoghi pubblici.

Ma quali norme di fatto sono un riferimento per capire in quali circostanze e con quali modalità è possibile entrare al ristorante con il proprio cane ? Ebbene, rileva a livello nazionale, il regolamento di Polizia veterinaria, il quale dispone che i cani possono sì essere condotti nelle vie, piazze, strade o nei luoghi aperti al pubblico, ma soltanto se tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola. In base a detto regolamento, inoltre, devono avere allo stesso tempo sia il guinzaglio, sia la museruola nel caso siano condotti a bordo di mezzi di trasporto pubblici. Quindi la legge ci dice che non esiste un generalizzato diritto di ingresso del cane, ma un diritto vincolato all’uso di guinzaglio e museruola

Nel 2013, il Ministero della Salute è intervenuto in modo chiarificatore sul tema, giacchè ha operato la validazione del Manuale della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), in cui si legge che è ammesso l’accesso al cane nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a patto che indossino guinzaglio e museruola.

Norme europee e norme locali: un quadro articolato

In base a quanto stabilito dal regolamento n. 852 del 2004 CE, al fine di evitare contaminazioni dei cibi, il cane non deve entrare in contatto con questi ultimi e pertanto è fatto divieto al padrone di introdurre cani o altri animali di sua proprietà negli spazi in cui sono tenuti, trattati o conservati cibi, bevande ed alimenti vari. Pertanto, un cane non dovrà entrare nelle cucine del ristorante, neanche se munito di guinzaglio e museruola. Potrà piuttosto fare accesso alle sale in cui i pasti sono consumati.

Tuttavia, il quadro normativo si rivela piuttosto articolato anche in virtù della potestà regolamentare spettante al singolo Comune come ente locale. Infatti, svariati sono i provvedimenti di applicazione territoriale in cui può si può andar oltre quanto stabilito dal citato regolamento di polizia veterinario. Insomma, nel sistema delle fonti del diritto, è pacificamente ammesso che un regolamento comunale disciplini aspetti connessi alla tutela e al benessere degli animali, in modo da favorire la miglior convivenza tra essere umano e animale.

E’ interessante far notare che con un provvedimento del Comune, il sindaco può diversamente modulare il diritto a condurre il cane o altro animale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico: pertanto, può impedire l’accesso o permetterlo, a determinate condizioni, di volta in volta variabili. E’ chiaro che vi sarà una minor o maggiore severità a seconda del Comune, trattandosi pur sempre di valutazioni di opportunità, che possono dare maggior o minor rilievo ai diritti degli animali.

Ecco allora spiegata l’approvazione del manuale FIPE, accennata poco sopra: il Ministero della Salute, attraverso il riconoscimento della validità del manuale stesso – ha cercato di risolvere il problema di regole comunali anche molto differenti a seconda dell’ente locale che si considera. A ciò si è abbinato anche l’intento di allineare le norme italiane, attraverso il regolamento FIPE, alle regole UE in materia di tutela dell’igiene e della salute nei luoghi aperti al pubblico.

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Nel 2017, una nota del Ministero della Salute ha cercato di fare chiarezza su un assetto normativo non così nitido e ha ricordato che, sulla scorta delle regole UE in materia:

  • l’animale domestico non deve essere nello stesso spazio in cui viene preparato, conservato e trattato il cibo;
  • la permanenza del cane è permessa negli spazi interni del bar o del ristorante, appositamente individuati per i quadrupedi.

Concludendo, con una ulteriore nota dello stesso anno, il Ministero della Salute ha chiarito che l’imprenditore, in quanto soggetto che si assume il rischio di impresa, può liberamente stabilire se far entrare o meno il cane o altro animale nel ristorante, sempre che siano adottati opportuni strumenti di autocontrollo, come museruola e guinzaglio. Come si può notare, si tratta dunque si un frastagliato panorama normativo, nei confronti del quale è stato essenziale il contributo del Ministero della Salute, negli ultimi anni.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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