Notifica per irreperibilità: quando scatta e come funziona

Pubblicato il 3 Dicembre 2020 alle 12:06 Autore: Claudio Garau
Notifica verbale multa tempo, cosa dice la legge e aspetti pratici

 Notifica per irreperibilità: quando scatta e come funziona

La legge prevede regole con cui poter perfezionare e portare a compimento la notifica anche verso persone irreperibili, ovvero soggetti che per cause ‘esterne’ o per specifica decisione, non sono rintracciabili o decidono di non farsi trovare, in ipotesi di notifica di atti aventi rilievo giuridico: tra essi, le ingiunzioni, le multe, le diffide di qualche avvocato e le famigerate cartelle di pagamento, giusto per fare qualche esempio. Il punto è però proprio questo: anche in ipotesi di irreperibilità, le norme in materia prevedono una procedura ad hoc, al fine di realizzare comunque la notifica. Vediamo allora quali sono.

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Notifica per irreperibilità: che cos’è e qual è la finalità

Come appena accennato, la notifica va comunque svolta, anche in assenza della persona destinataria dell’atto, poichè irreperibile. Per capire come procedere verso una notifica valida anche in queste condizioni, occorre però distinguere le due tipologie di irreperibilità, previste dalle norme in materia:

  • irreperibilità assoluta: il destinatario non è rintracciabile e non sono noti neanche domicilio e residenza.
  • irreperibilità relativa: in questo caso, il destinatario della notifica è assente per un lasso di tempo determinato (ad es. perchè si trova a fare delle commissioni), ma residenza e domicilio sono conosciuti o conoscibili.

Ognuna di queste due situazioni presenta un differente iter, ciò che le accomuna è che ambo i procedimenti di notifica sono diversi da quello che è l’iter ordinario di notificazione.

Nel caso dell’irreperibilità relativa, colui che deve svolgere la notifica perchè incaricato in virtù delle mansioni che svolge (ufficiale giudiziario, portalettere o messo del Comune), non trova il destinatario che è appunto assente. In detti casi, l’agente notificatore è però facilitato dal fatto che, quanto meno, individua l’indirizzo di riferimento, sebbene manchi anche una qualsiasi altra persona capace di ricevere l’atto oppure chi c’è, rifiuta di riceverlo. All’incaricato non resta dunque che verbalizzare quanto constatato, indicando nella relazione di notificazione qual è stata la causa dell’irreperibilità relativa.

In particolare il postino, il messo o l’ufficiale giudiziario dovrà mettere in pratica la procedura di notifica di cui all’art. 130 Codice di procedura civile (dal titolo “Irreperibilita’ o rifiuto di ricevere la copia“), articolata nelle tre seguenti fasi:

  • deposito dell’atto da notificare nella casa comunale, ovvero quel luogo in cui sono conservati gli atti da notificare, ma che non sono stati materialmente consegnati perché i destinatari erano assenti;
  • affissione dell’avviso del deposito avvenuto, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario in situazione di irreperibilità relativa;
  • invio di un apposito avviso al destinatario, con raccomandata a/r, per rendergli noto l’avvenuto deposito.

Attenzione però: tutti questi passaggi sono fondamentali affinchè possa comunque concretizzarsi una notificazione valida, altrimenti l’atto sarà da intendersi come non comunicato al destinatario.

Il momento di perfezionamento della notifica, ovvero di completamento dell’iter che conduce ad una notifica valida agli effetti di legge –  per i casi di irreperibilità relativa – si ha con il ricevimento da parte del destinatario o comunque dopo che sono decorsi 10 giorni dalla data di spedizione, così come dispone l’art. 8 della legge n. 890 del 1982.

Che cosa fare se l’indirizzo non è noto

Più complicata la situazione in caso di irreperibilità assoluta, ovvero l’ipotesi in cui sia assente il destinatario e non si sappia qual è il suo indirizzo, utile nella situazione vista sopra. Infatti, l’agente notificatore dovrà compiere tutte le ricerche opportune ed assumere tutte le informazioni idonee a individuare l’indirizzo stesso, partendo anzitutto dall’analisi dei registri anagrafici. Dalle ricerche potranno scaturire vari esiti, come ad es. il trasferimento del destinatario in altro Comune o in altro luogo dello stesso Comune. In ogni caso, spetterà all’agente notificatore compiere le attività per rintracciarlo.

In queste circostanze, la legge in materia non prevede di spedire la raccomandata a/r bensì impone il solo obbligo di depositare la copia dell’atto nella casa comunale collegata all’ultima residenza del destinatario in stato di irreperibilità.

Ma le cose potrebbero complicarsi ulteriormente laddove anche l’ultima residenza sia sconosciuta: in dette circostanze, il deposito andrà effettuato nel Comune del luogo di nascita del destinatario e, se neanche questo luogo è noto, non resterà che depositare presso l’ufficio del pubblico ministero. Rimarchiamo però che l’avviso di deposito dell’atto andrà affisso all’albo del Comune.

Nei casi di irreperibilità assoluta, il perfezionamento della notifica, ovvero la sua ultimazione, che comporta la validità di tutto l’iter, scatta dopo 20 giorni dal compimento delle formalità appena descritte.

Che succede se il destinatario vive in un paese straniero?

A questo punto, ci si potrebbe domandare che succede in ipotesi di notifica verso persone che non vivono stabilmente in Italia, ovvero che non hanno residenza, domicilio o dimora nel nostro paese. Ebbene, la notificazione si compie:

  • con invio di raccomandata a/r presso l’indirizzo inserito nei registri Aire, ovvero l’Anagrafe italiana residenti all’estero.
  • se però colui che vive all’estero non è rintracciabile su questi registri, non resta che rispettare le particolari modalità previste dalle convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del soggetto cui l’atto va notificato;
  • in caso di impossibilità è disposto – in base all’art. 142 Codice di procedura civile – l’invio della raccomandata con consegna di un’altra copia al PM, che si occuperà poi della trasmissione al ministero degli Esteri per il successivo invio al destinatario all’estero, attraverso le ambasciate ed i consolati dello Stato in cui vive.

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Concludendo, accenniamo altresì al fatto che nei confronti degli atti tributari, ad es. le cartelle esattoriali o le intimazioni di pagamento, la legge – ovvero il D.P.R. n. 600 del 1973 – ha disposto alcune regole ulteriori per le notifiche nelle ipotesi di irreperibilità. Infatti, la notificazione nelle circostanze di irreperibilità relativa ed assoluta si perfeziona dopo soltanto 8 giorni dalla data di affissione nell’albo del Comune.

Come si può notare, si tratta di regole formali assai stringenti, che vanno rispettate una ad una, per addivenire al perfezionamento della notifica e quindi alla validità di tutto l’iter, in ipotesi di irreperibilità.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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