Video privato online: cosa si rischia e tipologie di condanne

Pubblicato il 1 Dicembre 2020 alle 15:42 Autore: Claudio Garau
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 Video privato online: cosa si rischia e tipologie di condanne

Oggi l’estremo sviluppo delle nuove tecnologie consente a tutti, in pochi minuti, di realizzare foto e video e farli circolare liberamente su internet. Se per alcuni quest’attività costituisce fonte di guadagno e addirittura un lavoro, per altri la circolazione di contenuti personali, ovvero di un video privato online, potrebbe costituire fonte di grave preoccupazione, se non addirittura di danno. Chiariamolo subito: laddove immagini siano fatte circolare sul web senza l’assenso delle persone che vi compaiono, sussistono gli estremi per una doppia responsabilità, ovvero sia penale che civile. Vediamo più nel dettaglio.

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Video privato online: i rischi

E’ intuibile che è necessario stare molto attenti a non condividere contenuti privati cui si abbia avuto accesso, sia lecitamente – ovvero con il consenso della persona che vi compare – sia illecitamente, ovvero sottratti ad insaputa dell’interessato/a. Come appena accennato, chi pubblica su un certo sito un video privato online, magari per fare uno scherzo di cattivo gusto oppure per guadagnarci in qualche modo, ma la lo fa senza il sì di chi compare nel video, va incontro ad un duplice rischio:

  • civile: se le immagini sono private e personali (ad es. video che ritrae scene di vita domestica di una famiglia), scatta la responsabilità civile per violazione delle regole sulla privacy e sul divieto di trattamento dei dati senza il consenso degli interessati;
  • penale: le cose possono ulteriormente complicarsi per il responsabile che ha messo il video privato online, laddove questo sia classificabile come sessualmente esplicito. Infatti, in detta ipotesi, scatta il reato di revenge porn, di cui molto si è parlato e si sta parlando in questi ultimi tempi.

Più nel dettaglio, in ambito civilistico, certamente la circolazione di un video privato online, in cui chi vi compare non ha dato il consenso, comporta la configurazione di un illecito civile, contro cui chi ritiene di aver subito un pregiudizio può tutelarsi in tribunale. In questa sede, il giudice civile competente potrà adottare un provvedimento che:

  • imporrà la rimozione ed eliminazione del video privato online, in modo che nessun’altra persona possa visionarlo;
  • stabilirà un risarcimento danni di entità variabile, su richiesta della persona che afferma di aver subito un danno. Chiaramente andrà dimostrato il nesso di causalità, ovvero il collegamento tra l’inserimento del video e il pregiudizio patito in ragione di ciò.

Vediamo a questo punto l’ipotesi di maggiore allarme per il soggetto che subisce la circolazione del video privato online, ovvero i riflessi penalistici derivanti dalla diffusione di video intimi o sessualmente espliciti.

Quando scatta la responsabilità penale?

Quanto detto poco sopra si riferisce ai soli casi in cui il video privato online mostra persone immerse nelle loro attività private e quotidiane, come ad es. un hobby o il lavoro. Ma la legge vigente mira soprattutto a tutelare le persone contro la circolazione di immagini hard: infatti esiste un articolo del Codice Penale a riguardo, il n. 612 ter (“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti“), che dispone quanto segue:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento“.

Questa è la condotta riconducibile al reato di revenge porn, che spesso compare nelle notizie di cronaca, e che viene commesso non soltanto da chi è il possessore, se non addirittura l’autore del video privato online, ma anche chi partecipa alla ulteriore diffusione del video stesso, che entra di fatto in una vera e propria rete di utenti. E si tratta di pene non indifferenti, come si può leggere nel testo citato.

L’articolo menzionato ci segnala anche che, in via generale, il reato in questione “è punito a querela della persona offesa” e che “il termine per la proposizione della querela è di sei mesi“. La querela di parte è dunque essenziale, altrimenti normalmente non sarà possibile far partire le indagini della polizia postale. Ma è chiaro che l’interessato, una volta a conoscenza del video privato online, verosimilmente si attiverà quanto prima, recandosi presso le forze dell’ordine per segnalare il fatto.

Come tutelarsi innanzi alla circolazione di immagini

Al di là dei profili risarcitori, colui che subisce la diffusione del video privato online, con tutta probabilità si attiverà per segnalare la presenza del contenuto e farlo rimuovere al più presto, seguendo le linee guida e le istruzioni previste nei regolamenti per l’utente, dei vari social network in cui vengono diffusi detti video. Per questa via, di solito la vittima si tutela celermente, giacchè la rimozione può avvenire anche in giornata.

Se il video privato online dovesse però continuare a restare sul web perchè ormai diffuso capillarmente, alla vittima o alle vittime non resterebbe che rivolgersi ad un avvocato esperto di queste tematiche, affinchè si attivi quanto prima per fare un ricorso in tutela del danneggiato, che serva ad ottenere un provvedimento giudiziario di eliminazione del video privato online. Di fronte all’ordine di un magistrato, il social network o il sito web dovrà adeguarsi rapidamente ed eliminare il video. Non bisogna altresì dimenticare di fare una tempestiva denuncia alla polizia postale, che tra le sue funzioni ha anche quella di individuare ed impedire la visualizzazione del contenuto illecitamente diffuso. Per l’intervento della polizia postale, non per forza deve trattarsi di immagini hard.

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Concludendo, esiste anche la possibilità di tutelarsi tramite ricorso al Garante per la privacy, il cui sito web fornisce peraltro utili suggerimenti in tema di pubblicazione di foto e video online. Il ricorso in questione non necessita il supporto di un legale e ha costi esigui; tuttavia l’iter potrebbe non essere breve. Laddove il Garante accolga il ricorso, imporrà al sito web o ai siti web in cui il video privato online è diffuso, di eliminare quest’ultimo. Nel caso che il Garante non riconosca valide le argomentazioni del ricorrente e dunque non imponga alcunchè, il privato che si ritiene danneggiato potrà certamente impugnare la decisione del Garante presso il giudice ordinario. E’ chiaro comunque che la tempestività è essenziale: prima la vittima scopre il video privato online, maggiori saranno le possibilità di rimuovere tutto quanto il materiale che, come si sa, si diffonde molto velocemente sul web, grazie alla condivisione.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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