Quando è valida una notifica con firma illeggibile? La Cassazione sul punto

Pubblicato il 27 Novembre 2020 alle 13:26 Autore: Claudio Garau
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Quando è valida una notifica con firma illeggibile? La Cassazione sul punto

Di seguito cerchiamo di chiarire una questione pratica degna di nota, ovvero vediamo se e quando può essere considerata valida una notifica con firma illeggibile, ovvero con calligrafia incomprensibile. In effetti, la dimostrazione dell’effettiva notificazione di una cartella esattoriale o di un altro documento con valore legale, come una diffida dell’avvocato spedita per raccomandata, è cruciale: infatti se il presunto destinatario prova che in verità un certo atto non gli è stato recapitato secondo le formalità richieste dalla legge, detto atto non potrà produrre gli effetti per cui è stato predisposto. Pensiamo ad esempio alla cartella esattoriale: verrebbe meno l’obbligo di pagare la somma richiesta dal Fisco. Vediamo allora più da vicino se davvero la firma illeggibile rende comunque valida la notifica dell’atto, oppure se l’interessato può segnalare il vizio, e contestare la ricezione. Ma anticipiamo anche che la giurisprudenza è stata ancora una volta illuminante, questa volta in tema di avviso di ricevimento della raccomandata.

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Notifica e avviso di ricevimento: alcuni cenni essenziali

Prima di rispondere alla citata questione, spendiamo qualche parola sull’argomento, ovvero sulla lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essa è anche denominata raccomandata con ricevuta di ritorno, e in breve raccomandata A.R.: la sua finalità è permettere di ottenere non soltanto la dimostrazione della spedizione ma anche dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario. Quanto appena detto viene conseguito attraverso la compilazione e la posteriore riconsegna al mittente della cd. cartolina che include le istruzioni circa la consegna.

La firma del destinatario è essenziale, ma può anche essere apposta dal consegnatario laddove la raccomandata sia stata data a una persona differente, ma comunque legata al destinatario da un qualche rapporto, come quello di parentela o di coabitazione.

In particolare, se l’addetto alla notificazione, ovvero il postino o l’ufficiale giudiziario non trovano il destinatario della missiva presso il suo indirizzo, è ammessa l’effettuazione della consegna ad un familiare, alla colf, domestica, all’eventuale portiere o al vicino di casa, come ultima ipotesi. Condizioni fondamentali, in tutti i casi, affinchè si possa verificare una valida consegna è che colui che ‘sostituisce’ il destinatario sia maggiore di 16 anni e in stato di non evidente incapacità.

In queste circostanze, colui che fa la notifica, alla consegna farà firmare la persona consegnataria, nello specifico spazio della cartolina di avviso di ricevimento, menzionando la qualità che lo lega all’effettivo destinatario (ad es. figlio o colf): per questa via la notifica dell’atto sarà considerata valida, agli effetti di legge.

La firma è illeggibile: che succede?

La Cassazione, con una sentenza di qualche mese fa, ha sancito la validità della notifica della cartella esattoriale tramite lettera raccomandata anche laddove la firma sull’avviso di ricevimento appaia o risulti illeggibile. D’altronde, la Suprema Corte prosegue su una linea già tracciata in altri provvedimenti adottati in passato, ribadendo che l’accertamento effettuato comunque dal postino o dall’ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso. Peraltro il postino viene considerato anch’esso pubblico ufficiale e per la validità basta che la relata di notifica indichi la qualità della persona cui la missiva è stata di fatto consegnata, il suo rapporto con il destinatario ed abbia apposto la propria sottoscrizione sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che nell’avviso di ricevimento da ridare al mittente per costituire prova di consegna. Ricordiamo altresì che relata di notifica è in pratica la relazione dell’ufficiale, del messo o del postino che comprova le attività svolte per consegnare l’atto.

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Pertanto, la consegna sarà comunque ritenuta valida, sempre che il ricorrente che intende contestarla, non intraprenda il giudizio denominato querela di falso, che mira a contrastare le attestazioni dell’addetto alla notifica.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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