Il baratto: come funziona e gli aspetti fiscali. La guida rapida

Pubblicato il 26 Novembre 2020 alle 13:45 Autore: Claudio Garau
Cambio residenza con contratto affitto quando è obbligatorio

Il baratto: come funziona e gli aspetti fiscali. La guida rapida

Il baratto ha antichissime origini, giacchè il suo utilizzo si fa risalire all’antico Egitto. Può definirsi come la prima e più elementare forma di commercio tra privati e ancora oggi ha una certa diffusione nella vita quotidiana. In buona sostanza, barattare significa scambiare un bene o un servizio con un altro (merce contro merce o servizio contro servizio insomma). Il baratto già alle origini prevedeva un accordo di venditore e compratore sul prodotto da vendere e sul prodotto da ottenere in pagamento. Ma ciò di cui vogliamo occuparci di seguito è, oltre che il funzionamento odierno del baratto, il regime fiscale correlato a detta operazione tra privati. Come funziona? Vediamolo.

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Il baratto è la permuta nel Codice Civile

Ai giorni nostri il baratto è ancora una formula assai utilizzata dai privati, in quanto è pur sempre un modo per risparmiare tempo e soldi. Con il baratto infatti i privati effettuano uno scambio senza denaro, e a condizioni che risultano vantaggiose per entrambi. Pensiamo all’ipotesi di piazzare propri beni (ad es. un orologio mai usato, un cappotto mai indossato ecc.) con un annuncio su internet: le chance di trovare una persona interessata al baratto, oggigiorno aumentano enormemente.

In un contesto come questo, è logico chiedersi se l’operazione vada sottoposta a fattura o se è necessario dichiarare comunque qualcosa al Fisco. Lo vedremo tra poco.

Giuridicamente parlando, il baratto altro non è che la permuta, ovvero un particolare contratto che trova disciplina all‘art. 1552 del Codice Civile. In base alle regole stabilite con la permuta, le parti interessate effettuano lo scambio della proprietà di cose ma anche del diritto di usufruire di un certo servizio. La differenza rispetto alla comune compravendita è evidente, giacchè in questo caso non circola denaro e non sussiste un corrispettivo misurato in valuta poichè si tratta – come detto – di scambio di beni, trasferiti al momento della consegna, o di servizi, quando questi ultimi sono prestati. Per legge, si tratta di permuta anche nei casi in cui le parti abbiano esplicitamente pattuito, in contratto, dei conguagli in denaro, laddove una cosa rispetto all’altra abbia un maggior valore economico.

Quanto ai requisiti formali che deve avere il contratto di permuta, dobbiamo distinguere:

  • se si tratta di trasferimento di beni immobili, è necessario l’atto pubblico e scritto e la trascrizione nei pubblici registri;
  • se si tratta di beni mobili, non è necessario l’atto scritto e la permuta si perfeziona con la sola consegna delle cose o con la prestazione del servizio.

Tra i vari casi pratici di baratto ovvero di permuta, quella immobiliare ha una buona diffusione: tipico il caso del proprietario di terreni che trasferisce al costruttore intenzionato a costruirvi sopra un edificio, ricevendone in cambio la proprietà di uno o più immobili della nuova costruzione. L’ipotesi è ammissibile poichè le regole civilistiche ammettono anche il baratto – permuta su cose future e che quindi esisteranno in futuro, ovvero alla data di conclusione del contratto di permuta. Assai diffuse sono anche le permute di abitazioni in località turistiche, ovvero gli scambi dell’uso temporaneo delle rispettive case in luoghi di villeggiatura. Ma anche sussistono numerosi casi di scambi delle proprietà, ovvero di baratto immobiliare avente ad oggetto il diritto di proprietà di appartamenti, garage e pertinenze. E’ chiaro che in queste ultime circostanze, i privati proprietari che si scambiano l’immobile l’uno con l’altro potranno avere dei vantaggi sul piano delle tempistiche ridotte e sul piano fiscale, con un risparmio di imposte non indifferente.

Alcuni aspetti fiscali in tema di permuta

Il baratto o permuta impone però di considerare quanto meno qualche fattore di natura fiscale. Vediamo separatamente i vari casi.

Baratto tra privati imprenditori o non imprenditori

Per quanto riguarda gli scambi tra soggetti privati che non siano anche imprenditori, non è obbligatoria la partita Iva, se l’operazione avviene occasionalmente. Ciò in quanto lo scambio in oggetto è considerato di valore equivalente e non c’è dunque un aumento di ricchezza da sottoporre ad imposta. Attenzione però: se sussistono conguagli di denaro giustificati per far fronte alla differenza di valore delle cose scambiate, essi dovranno essere inseriti tra i cosiddetti ‘redditi diversi’, nella dichiarazione dei redditi.

Se invece il baratto si svolge abitualmente o nell’ambito di un’attività di impresa, le operazioni che ne fanno parte sono sottoposte a tassazione ai fini dell’Iva, con le dovute compensazioni per impedire una doppia imposizione sullo scambio in oggetto. Il baratto commerciale tra imprese (tipico il caso dello scambio di merci) è molto diffuso e va rimarcato che, in ogni caso, vanno fatturati tutti i beni o i servizi scambiati, inserendo una dicitura che giustifica l’assenza del corrispettivo e richiama la fattura della controparte per la fornitura corrispondente. Per questa via, il valore delle opposte partite sarà sottoposto a compensazione.

Ribadiamo comunque che ai fini Iva – che va applicata – il pagamento reciproco è dato per effettuato a seguito della consegna dei beni o dei servizi scambiati, che appunto prendono il posto della moneta.

Baratto immobiliare finalizzato all’uso temporaneo degli immobili

Ci si potrebbe anche chiedere se il baratto delle case vacanze, ovvero la permuta immobiliare che non comporta il trasferimento di proprietà, ma solo l’uso temporaneo dei locali, va tassato oppure no. Ebbene, la risposta da darsi è negativa, in quanto le case vacanze non sono tassate in virtù di un’ospitalità in forma gratuita e improduttiva di reddito o guadagno (a differenza ad es. del comune affitto).

Sul piano fiscale, dobbiamo però tener conto del fatto che se il Comune in cui si trova l’immobile sottoposto a baratto, ha stabilito un’imposta di soggiorno, questa va comunque pagata anche in caso di baratto immobiliare a titolo gratuito e per mera finalità di vacanza.

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Baratto immobiliare con scambio delle proprietà

Nel caso della permuta immobiliare con scambio di proprietà delle abitazioni e pertinenze, si deve parlare di applicazione delle comune regole di tassazione riferite al trasferimento dei beni immobili. Attenzione però: le tasse sono proporzionate all’immobile di maggior valore catastale e vanno suddivise in parti identiche tra i contraenti, salvo diverso accordo di essi. L’Agenzia delle Entrate – nella circolare 2/E del 2014 – ha altresì specificato che – anche in ipotesi di baratto o permuta immobiliare – possono essere applicate le agevolazioni fiscali prima casa, laddove ne sussistano i requisiti.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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