Facebook e reato di diffamazione: quando scatta l’aggravante e perchè

Pubblicato il 20 Novembre 2020 alle 12:42 Autore: Claudio Garau
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Facebook e reato di diffamazione: quando scatta l’aggravante e perchè

Attenzione a quello che si dice sui social network, perchè a volte commenti troppo ‘disinvolti’, rivolti contro qualcuno o contro più persone, potrebbero condurre a conseguenze penali. Potrebbe essere così sintetizzata la recente sentenza del Tribunale di Cagliari, che ha rilevato come i commenti diffamatori su Facebook possano far incappare nell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595 comma 3 c.p e nelle più pesanti pene da essa previste. Vediamo più nel dettaglio.

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Facebook e commenti lesivi della reputazione altrui

D’altronde, anche il web ormai è considerabile, a tutti gli effetti, un luogo pubblico, una sorta di ‘piazza virtuale’ dove è possibile esprimere le proprie idee, le proprie opinioni e fare i più disparati commenti su una certa situazione, un certo fatto o una certa persona. E proprio nei confronti degli altri, bisogna stare attenti a non sconfinare in eccessi verbali, durante le conversazioni nell’ambito virtuale.

All’evoluzione della tecnologia si è adeguato il diritto, con la conseguenza che insultare qualcuno nei social come Facebook è assolutamente pericoloso, non tanto per le possibili ritorsioni di quella persona, che a sua volta potrebbe dar luogo a minacce e a tentativi di aggressione – anch’esse ovviamente di rilievo penale – quanto piuttosto perchè potrebbero sussistere gli estremi per applicare quanto previsto in tema di diffamazione dal Codice Penale (art. 595). Ecco insomma che una innocua discussione su Facebook potrebbe diventare il terreno per uno scontro verbale, con insulti che la collettività degli utenti può leggere.

Oggi per i giudici non è raro imbattersi in controversie penali in tema di diffamazione tramite uso del mezzo informatico. Infatti, i commenti sulla bacheca Facebook o sullo spazio dedicato ai commenti pubblici degli utenti, presente in altri social network, possono essere penalmente rilevanti, ed anzi imporre l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 595 comma 3 del Codice Penale. E non vi sono dubbi sulla configurazione del reato di diffamazione, giacchè un commento sul web ha la capacità di raggiungere un numero indefinito di utenti.

L’aggravante di cui all’art. 595 comma 3 Codice Penale

In caso di commenti lesivi contro una o più persone, su Facebook o su un altro social network i cui contenuti possano essere condivisi e siano fruibili da una pluralità di persone, può certamente scattare la responsabilità penale, da acclararsi comunque in una causa di tribunale con la produzione di adeguata documentazione.

D’altronde, come ricordato in passato dalla giurisprudenza, tre caratteristiche integrano la diffamazione:

  • offesa all’altrui reputazione;
  • mancanza dell’offeso;
  • comunicazione verso più persone.

In particolare, occorre quella che in gergo è definita ‘diffusività della denigrazione’ per integrare il reato in questione. E certamente di diffusività si può parlare nel caso il commento compaia sul social network Facebook, usato da milioni e milioni di utenti in Italia.

Appare dunque intuibile l’applicazione del comma 3 dell’art. 595 del Codice Penale, che dispone quanto segue:

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro“.

Se ti interessa saperne di più, in generale, sulla diffamazione aggravata, leggi anche qui.

Si tratta di circostanza aggravante, infatti le pene sono aumentate. La sentenza del Tribunale di Cagliari, accennata all’inizio, non ha fatto altro che riconoscere che, nel caso concreto, è stata diffamata una persona con l’uso di un ‘mezzo di pubblicità’ – ovvero internet – e l’offesa – ovvero gli insulti e le parolacce destinate alla vittima del reato – è risultata percepibile ad una vasta platea di persone. E’ chiaro che pronunce di questo tipo non potranno che essere di orientamento per futuri casi analoghi.

Concludendo, non appare allora completamente superfluo ricordare che un uso consapevole di Facebook e dei vari social network, conformemente alle regole della legge poste a tutela dei diritti della persona, ma anche alle linee-guida della community, consente da un lato una miglior esperienza come utente e, dall’altro, soprattutto permette di evitare guai con la giustizia.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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