Autovelox e distanza minima segnaletica: quando il ricorso è efficace?

Pubblicato il 18 Novembre 2020 alle 13:11 Autore: Claudio Garau
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Autovelox e distanza minima segnaletica: quando il ricorso è efficace?

La Corte di Cassazione spesso – con le sue sentenze – aiuta a risolvere una volta per tutte questioni pratiche che non trovano una immediata soluzione in questa o quella norma di legge. Infatti, ci sono ‘zone grigie’ nell’ordinamento, che non di rado sono fonte di equivoco e di ambiguità e che rendono difficile capire come ci si deve comportare in una certa situazione. In particolare, qui di seguito vogliamo tornare sull’argomento autovelox e capire, grazie al fondamentale contributo della Suprema Corte, qual è, con precisione, la distanza minima per la segnaletica autovelox. Facciamo dunque chiarezza, onde capire quando un ricorso può essere efficace, se fondato sul mancato rispetto della distanza minima cartello-autovelox.

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Autovelox e segnaletica: alcuni elementi essenziali

Possiamo subito anticipare che, anche sulla scorta dei recenti aggiornamenti normativi, la distanza minima tra postazione autovelox e segnaletica che la indica, non ha subito modifiche. A scanso di equivoci, per segnaletica intendiamo il cartello di avviso in cui si trova scritto “controllo elettronico della velocità”. La Cassazione è stata utile sul tema perchè ha chiarito la questione sulla distanza minima della segnaletica in oggetto, che non può trovarsi subito prima del dispositivo, e non deve neanche essere ad un chilometro di distanza, come invece spesso si legge sul web.

Prima di considerare nel dettaglio la questione della distanza, ricordiamo in sintesi quelli che sono i tratti essenziali della segnaletica, ovvero con quali accorgimenti va disposto il relativo cartello:

  • esso deve indicare chiaramente che nelle vicinanze, c’è un meccanismo di controllo elettronico della velocità del mezzo;
  • esso deve chiarire se il controllo avviene con tutor o autovelox:
    • nella prima ipotesi sul cartello andrà scritto “Controllo elettronico della velocità media»;
    • nella seconda ipotesi invece deve comparire la scritta “Attenzione: controllo elettronico della velocità“;
  • non è obbligatorio indicare la presenza (eventuale) delle forze dell’ordine ad effettuare il controllo;
  • esso deve essere facilmente individuabile dall’automobilista che sopraggiunge, ovvero non deve essere nascosto dalla vegetazione e sufficientemente grande, in relazione alle dimensioni della strada.

Al di là della questione della distanza, il cartello autovelox deve essere sempre piazzato prima del dispositivo: infatti, è pacifico in giurisprudenza che la mancanza del cartello comporta la nullità della multa, e dunque l’inesistenza dell’infrazione alla norme del Codice della Strada. Conseguentemente, per l’automobilista sanzionato sarà agevole fare ricorso ed ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni:

  • in Prefettura, entro 60 giorni della notifica del verbale di multa;
  • presso il giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica.

La distanza minima del cartello

Il fatto che sia stata la Corte di Cassazione a chiarire la questione della distanza della segnaletica autovelox, ci fa intuire che nella legge non si trovano norme di dettaglio su questo punto. Le norme vigenti infatti si limitano a disporre che sia data informazione agli automobilisti circa la presenza del dispositivo nelle vicinanze, senza dire alcunchè in merito ad una eventuale distanza minima.

La Cassazione è così intervenuta, sulla spinta di numerosi casi pratici in tema di autovelox, segnaletica e multe, affermando che il cartello deve essere piazzato con congruo anticipo. La congruità della distanza deve permettere a chi guida di poter rallentare in modo graduale e non brusco, nell’avvicinamento all’autovelox. Pertanto, i giudici hanno sancito che lo spazio minimo c’è e va rispettato, ma non può essere sempre identico.

Da quanto si può desumere da due rilevanti pronunce della Cassazione, ovvero la n. 25769 del 2013 e la n. 20327 del 2018, la distanza della segnaletica dalla postazione di rilevamento deve essere di volta in volta calcolata in rapporto allo ‘stato dei luoghi‘. Il cartello deve dunque spingere a frenare, ma senza manovre brusche e improvvise, che potrebbero costituire un pericolo anche maggiore dell’eccesso di velocità in sè.

La citata congruità della distanza è dunque stabilita in rapporto alla strada in cui l’autovelox è posizionato: caratteristiche come la tipologia di strada e la velocità massima in essa, influiscono sulla distanza minima dall’autovelox. Pertanto, si è concluso che sulle strade collocate in aree cittadine, la distanza minima segnaletica-autovelox deve essere pari a 500 metri, o anche meno laddove il contesto in cui è inserita la strada lo possa consentire. Sempre secondo la Cassazione, nelle strade urbane a scorrimento, la distanza minima in questione potrebbe salire anche a 800 metri.

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Va ricordato che se è vero che le norme in tema di circolazione stradale non ci dicono nulla sulla distanza minima, è sulla distanza massima che possiamo trovare utili indicazioni: infatti, per legge quest’ultima non può mai essere maggiore di 4 chilometri. Se lo è, si tratterà – anche in questo caso – di un caso di nullità della multa, che potrà essere agevolmente contestata con ricorso.

Concludendo, è dunque chiaro che ancora una volta, il contributo giurisprudenziale è stato determinante per fare chiarezza su una questione che non trova immediata e nitida risposta nelle norme di legge.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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