Lavoratori fragili: chi sono e che diritti hanno secondo la legge

Pubblicato il 6 Novembre 2020 alle 13:21 Autore: Claudio Garau
Operai

 Lavoratori fragili: chi sono e che diritti hanno secondo la legge 

In questi ultimi tempi i lavoratori fragili rappresentano una categoria su cui si è concentrata maggior attenzione che in passato, anche e soprattutto se pensiamo ai rischi di diffusione del coronavirus nei luoghi di lavoro. D’altronde anche la circolare del Ministero del Lavoro e della Salute n. 13 del 4 settembre 2020 va nella direzione di chiarire entro quali condizioni un lavoratore può essere definito fragile. Qui di seguito cerchiamo dunque di distinguere questa categoria di lavoratori, rispetto a tutti gli altri, individuando quali sono le tutele loro riservate.

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Lavoratori fragili: chi sono?

I lavoratori fragili altro non sono che dipendenti in situazione di rischio per la salute, a causa di patologie attuali o pregresse: infatti, in ipotesi di infezione, questi soggetti correrebbero un maggior rischio di aggravamento significativo delle proprie condizioni di salute, rispetto ai lavoratori non considerati fragili. Pensiamo appunto ai rischi connessi all’infezione da covid-19 per coloro che hanno uno stato di salute già pregiudicato ed indebolito da altri disturbi.

La citata circolare di settembre, che ha tratto certamente spunto dalla pandemia e dai rischi specifici per talune categorie di individui, ha il merito di definire con una certa chiarezza la condizione di fragilità, ovvero quando si può parlare di lavoratori fragili:

  • la fragilità del lavoratore è da intendersi come connessa non tanto all’età anagrafica più o meno avanzata, ma anche e soprattutto alla sussistenza di patologie, che hanno la caratteristica di aumentare il rischio per la persona fragile;
  • la fragilità del lavoratore viene correlata alla attuale situazione di pandemia, che mette a rischio la salute di coloro che hanno già malattie o disturbi cronici pregressi.

Ecco dunque che – alla luce della circolare menzionata – appare netto il collegamento tra rischi per la salute dovuti al rischio di contagio da coronavirus e misure di tutela da attuarsi a favore dei lavoratori fragili. Tanto che in detto provvedimento sono previste significative indicazioni in merito alla sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori in esame.

Ma è la legge di conversione del decreto Agosto, che compiutamente chiarisce chi sono i lavoratori fragili: essi sono sia i dipendenti del settore privato, che quelli del settore pubblico, i quali hanno ottenuto una certificazione medica che comprova una situazione di particolare rischio alla salute, causata da fattori quali:

  • esiti di patologie oncologiche;
  • immunodepressione;
  • disabilità con carattere di gravità ai sensi della nota legge 104;
  • svolgimento di terapie salvavita.

Va da sè, insomma, che la categoria dei lavoratori fragili, in Italia, non è certo assai minoritaria ed anzi necessita di specifiche garanzie. Inoltre, non è l’età avanzata ad essere di per sè determinante affinchè un dato lavoratore sia considerato fragile: contano i fattori appena citati.

Lavoratori fragili: la sorveglianza sanitaria come strumento di tutela

Nel quadro della maggior tutela possibile nei confronti dei lavoratori fragili, anche e soprattutto in tempi di pandemia, le attuali norme prevedono che per questi lavoratori, sia contemplata la possibilità di domandare al datore di lavoro l’attivazione di opportune misure di sorveglianza sanitaria, a causa del rischio collegato all’esposizione al coronavirus. E ciò vale anche nell’ipotesi nella quale il datore di lavoro non sia obbligato alla nomina del “medico competente”, incaricato cioè alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Pertanto, in dette circostanze, a prescindere dalla possibilità di nomina del medico competente – per tutelare la salute dei lavoratori fragili – su domanda del lavoratore, l’azienda può inviare l’interessato per essere visitato presso enti competenti alternativi, vale a dire Inail (che ha previsto una procedura ad hoc per la tutela), i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università o le Asl di riferimento.

Il ruolo essenziale del medico competente

Collegato allo strumento di tutela della salute, rappresentato dalla sorveglianza sanitaria, è il ruolo del medico competente, avvalorato ulteriormente dalla citata circolare interministeriale, in un quadro di organizzazione della gestione del rischio, insieme alle funzioni conferite alle commissioni mediche di verifica. Il medico competente deve infatti collaborare con il datore di lavoro per quanto riguarda la messa in atto di tutte le misure di prevenzione e protezione ritenute idonee, specialmente per i lavoratori fragili.

Il medico in questione è infatti tenuto a identificare i lavoratori a rischio per patologie attuali o pregresse e a reinserire i lavoratori guariti dal coronavirus; ma deve anche applicare le istruzioni delle autorità sanitarie, e deve avvalersi di mezzi diagnostici specifici, se idonei a circoscrivere la diffusione del contagio. Inoltre, l’azienda deve operare in sinergia con il medico, ma pur sempre nel rispetto del diritto alla privacy dei lavoratori.

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Lo smart working come strumento di tutela

La legge di conversione del decreto Agosto ha sancito ulteriori tutele per i lavoratori fragili:

  • dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, questi ultimi debbono svolgere la prestazioni di lavoro, e le attività di formazione professionale, in modalità smart-working, anche con spostamento temporaneo a mansioni diverse, ma pur sempre incluse nella stessa categoria o area di inquadramento, sulla scorta del CCNL di riferimento e dell’accordo individuale tra lavoratore e azienda;
  • nel periodo fino al 15 ottobre 2020, le giornate di assenza dei lavoratori fragili sono state equiparate al ricovero ospedaliero.

Viene insomma reso prioritario, per i lavoratori fragili, il telelavoro o comunque ogni modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, diversa dalla presenza fisica sul luogo di lavoro. Ciò appare essenziale per la tutela del diritto alla salute, sia nei casi di messa in quarantena, sia nei casi di sorveglianza precauzionale dei lavoratori fragili.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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