Prove, indizi e sospetti: ecco che cosa cambia e come distinguerli

Pubblicato il 5 Novembre 2020 alle 14:59 Autore: Claudio Garau
reato di violazione di domicilio

Prove, indizi e sospetti: ecco che cosa cambia e come distinguerli

Chi è appassionato di letteratura o di film gialli avrà sentito spesso parlare di prove, indizi e sospetti, ovvero tutti elementi che – con ‘forza’ variabile – possono condurre all’individuazione di un responsabile di un certo reato. In effetti, detti elementi non sono inquadrabili come sinonimi ed anzi appare fondamentale, in corso di causa, distinguere tra prove, indizi e semplici sospetti su una o più persone. Qui di seguito ciò di cui vogliamo occuparci è proprio questo: capire perchè una prova è diversa da un indizio, e perchè un sospetto differisce dai primi due. Facciamo chiarezza.

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Prove e ricostruzione di fatti di reato: cosa sono i sospetti?

In base alle nostre norme penali, soltanto le prove permettono di risalire in modo netto e sicuro al colpevole di un certo reato: infatti indizi e sospetti non possiedono questa capacità. La prova da dare deve essere certa e oggettiva, ovvero non deve lasciare alcun ragionevole dubbio circa la responsabilità penale della persona cui si riferisce.

Dare una definizione di rilievo giuridico dei cosiddetti ‘sospetti’ non è agevole, giacchè questi ultimi non trovano disciplina normativa nelle regole di diritto penale. Pertanto possiamo semplicemente considerare i sospetti come mere ipotesi o valutazioni soggettive per le quali un certo soggetto potrebbe essere colpevole di un certo reato. Si tratta insomma di opinione più o meno fondate, ma che da sole non bastano a condannare qualcuno.

Se i sospetti non hanno spazio nella legge penale italiana, va da sè che – a differenza delle prove – essi non potranno essere inclusi in una sentenza del giudice, per giustificare una condanna penale. E ciò vale anche se su un soggetto sono raccolti svariati sospetti. Se mai, i sospetti potranno costituire gli estremi per dare il via e proseguire le indagini penali da parte delle forze dell’ordine, coordinate dal PM competente. Dette indagini potrebbero però sfociare nell’individuazione di materiale di valore probatorio e quindi giustificare l’instaurazione di un processo penale vero e proprio; in caso contrario, se i sospetti – a seguito delle indagini – restano tali, il PM sarebbe obbligato a domandare l’archiviazione della vicenda.

Come si differenziano gli indizi?

Gli indizi si collocano, su una scala di rilevanza penale, a metà strada tra sospetti e prove. Infatti, sono contemplati dalla legge penale e talvolta possono da soli rilevare per condannare qualcuno.

Tecnicamente, gli indizi sono da intendersi come elementi probatori ottenuti tramite un ragionamento logico-deduttivo il quale, partendo da un fatto noto – ovvero l’indizio – conduce ad un fatto ignoto, sulla scorta dell’uso di regole di scienza o tecnica, o di massime e di principi di consolidata esperienza.

In altre parole, gli indizi sono considerabili prove indirette, che dunque hanno potenzialmente la capacità di condannare una persona, e quindi di dare fondamento all’accusa. Tuttavia, secondo le norme penali vigenti, detto ragionamento logico-deduttivo non può essere applicato ai fini della condanna, a meno che l’esistenza di un fatto ignoto non sia desumibile da indizi che siano:

  • precisi, ovvero non forieri di fraintendimenti;
  • molteplici;
  • gravi, ovvero assai persuasivi circa la responsabilità penale che farebbero emergere;
  • concordanti, ovvero tutti mirati alla stessa direzione e linea interpretativa.

Se dette condizioni si verificano, allora anche l’indizio – o meglio gli indizi – potranno condurre, come prova indiretta, alla condanna. Ecco dunque chiaro che la polizia giudiziaria, che si occupa di svolgere le indagini penali, può raccogliere elementi utili, sulla base di congetture, ipotesi ed appunto sospetti ed indizi. In altre parole, le prove vanno prodotte in tribunale e valutate dal giudice, mentre tutto ciò che riguarda la ricostruzione dei fatti di reato, delle dinamiche e dei comportamenti dei soggetti coinvolti, può essere anche frutto di sospetti e indizi, e questi ultimi potranno anche avere rilevanza decisiva in giudizio.

L’indizio è dunque una conclusione logica e deduttiva, mentre il sospetto è solo un’opinione o percezione soggettiva, che come anche acclarato dalla Cassazione, non può sorreggere un’accusa in un giudizio penale, ma soltanto può essere la base per delle attività di indagine.

La prova: di che si tratta?

Alla luce di quanto detto sopra, non è difficile scorgere la differenza tra prove e indizi e sospetti. I primi infatti consistono in quegli elementi oggettivi ovvero quelle circostanze (ad es. dichiarazioni) che, in quanto tali, permettono di dimostrare un fatto che giustifica l’imputazione penale. Attenzione però a non confondere prove con mezzi di prova: infatti, questi ultimi sono gli strumenti che consentono di arrivare alla prova. Per completezza, ricordiamo di seguito quali sono, secondo l’ordinamento penale: la ricognizione, il confronto, l’esperimento giudiziale, i documenti, la perizia, l’esame delle parti, la testimonianza.

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Concludendo, si può notare agevolmente qual è la differenza sostanziale tra prova e indizio: la prima serve a provare in via diretta ed inconfutabile la responsabilità penale di qualcuno; il secondo, invece, costituisce una prova indiretta che, come detto sopra, viene ottenuta con il ragionamento. Va da sè allora che il giudice potrebbe pervenire al proprio convincimento e alla sentenza di condanna anche con una sola prova (decisiva), come ad es. attraverso una testimonianza schiacciante, mentre potrebbero non bastare più indizi per giungere alle stesse conclusioni.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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