Controllo produttività dipendenti e diritto alla privacy: cosa dice la legge?

Pubblicato il 28 Ottobre 2020 alle 12:15 Autore: Claudio Garau
Operai

Controllo produttività dipendenti e diritto alla privacy: cosa dice la legge?

Gli imprenditori a capo di aziende piccole o grandi, con all’interno un certo numero di lavoratori sotto contratto, sanno bene quale sia il valore del controllo produttività dipendenti, mirato a garantire i migliori risultati in termini di rendimento, svolgimento delle prestazioni professionali e profitto aziendale. D’altronde, detto controllo prevede l’utilizzo di tutta una serie di mezzi di verifica che servono altresì a contrastare attività illecite sul luogo di lavoro, come ad esempio il mobbing. Qui di seguito vogliamo vedere da vicino che cos’è di fatto il controllo produttività dipendenti e come può essere applicato in maniera rispettosa della legge e della privacy dei lavoratori. Facciamo chiarezza.

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Controllo produttività dipendenti a distanza

Mettere in atto il controllo produttività dipendenti significa, per l’azienda, muoversi entro confini sottili, giacchè la privacy dei lavoratori va, in ogni caso, tutelata, nel pieno rispetto delle norme vigenti e evitando dunque modalità restrittive di controllo produttività.

In particolare, i controlli a distanza, comportano l’utilizzo lecito di telecamere e altre tipologie di strumenti audiovisivi per la verifica dell’attività lavorativa dei dipendenti, ma detti strumenti possono essere installati sul luogo di lavoro, esclusivamente a seguito di un accordo ad hoc con la dirigenza sindacale, o dopo aver ottenuto l’ok della Direzione Territoriale del Lavoro, o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione all’ubicazione delle aziende in un unica località o in più regioni. Va rimarcato che i dispositivi per i controlli a distanza debbono essere installati per sole finalità produttive e organizzative, e per scopi legati alla tutela del patrimonio aziendale (pensiamo ai casi di furti in azienda) e della sicurezza dei lavoratori, contro – ad esempio – eventuali aggressioni e/o minacce tra colleghi.

Ma la legge prevede anche che il dipendente sia sempre informato compiutamente sull’utilizzo di telecamere e altri strumenti di controllo da remoto, ovvero a distanza. In caso contrario, detto controllo sarebbe illegittimo e sarebbe agevole la contestazione da parte del dipendente.

Il controllo di e-mail e pc aziendale

Esistono anche altre tipologie di controllo tramite strumentazione elettronica, come la verifica e il monitoraggio degli account aziendali e delle e-mail ad essi collegate. Lo scopo, anche in questo caso, è evidente: capire se vi possono essere pregiudizi per il profitto aziendale e comportamenti che vanno contro il regolamento interno aziendale, se non addirittura le norme di legge. Ma, anche in queste circostanze, è necessario che la direzione aziendale informi previamente e dettagliatamente ogni dipendente sulle modalità di utilizzo dei dati e sulle condizioni d’uso degli strumenti aziendali.

Attenzione: detto controllo non è però esercitabile in maniera massiva e sproporzionata ed è vietata la conservazione per lungo tempo dei contenuti spediti dai dipendenti tramite posta elettronica usata per lavoro, sia che si tratti di contenuti personali, sia che si tratti di contenuti non personali.

Analoghe considerazioni valgono per il controllo produttività dipendenti effettuato su pc aziendale. Infatti, le norme vigenti consentono all’azienda di vigilare sul corretto svolgimento delle mansioni e sull’opportuno uso degli strumenti in dotazione, come pc, telefoni e cellulari aziendali, stampanti e quant’altro. Tuttavia, ciò deve sempre controbilanciarsi con la libertà e la dignità del lavoratore, come già rimarcato dal Garante per la Privacy.

Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso dei dati personali dei lavoratore, prelevati da pc e/o cellulare aziendale da parte del datore di lavoro, che non abbia previamente informato i dipendenti sulle finalità di quanto raccolto. In buona sostanza, se l’azienda è trasparente nei confronti del personale e garantisce il rispetto delle regole della privacy, può pacificamente eseguire il controllo produttività dipendenti. Viceversa, è vietato lo sfruttamento degli strumenti per la verifica delle performance, laddove questi ultimi di fatto limitino la libertà personale dei lavoratori o anche siano mirati a ottenere prove a fini disciplinari.

I controlli interni occulti sono legittimi

In questo quadro, in cui appare essenziale l’equilibrio tra privacy e controllo produttività dipendenti, si inserisce una recente sentenza della Corte di Cassazione che, di fatto, concede maggiore libertà all’azienda, in ipotesi di controllo effettuato tramite personale interno. Infatti, secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, in queste circostanze è pienamente ammissibile la verifica delle prestazioni, senza osservare e rispettare specifici obblighi di comunicazione e pre-avviso. Anzi, detti controlli interni possono essere pacificamente eseguiti anche in modalità occulta, senza farlo sapere ai dipendenti.

La motivazione è facile da comprendere: i controlli in oggetto non sarebbero ricompresi tra quelli di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, relativi ai controlli sui dipendenti. Infatti, il primo articolo citato prevede il dovere di comunicare ai dipendenti chi sono gli addetti alla vigilanza dell’attività – ovvero chi sono gli ispettori – ma soltanto nel caso in cui il personale non è interno all’azienda, ovvero non si tratta di un qualsiasi collega o superiore gerarchico facente parte dell’organigramma. Il secondo articolo, invece, si riferisce alla possibilità di installare dispositivi di controllo a distanza, come ad esempio telecamere, sulla scorta dell’ok dei sindacati, e per mere finalità organizzative e produttive.

Insomma, nella legge in tema di tutela dei lavoratori e dei loro diritti, non si rintracciano norme che vietino esplicitamente il controllo produttività dipendenti, eseguito di nascosto e con l’organizzazione gerarchica interna del datore di lavoro, ovvero il superiore gerarchico e/o l’Ufficio ispettivo dell’azienda.

Da ciò consegue che potrà pacificamente ammettersi il licenziamento per scarso rendimento laddove, dalle verifiche interne svolte all’interno dell’azienda, dovesse emergere un oggettivo ritardo nell’esecuzione della prestazione lavorativa prevista in contratto, o una persistente mancato rispetto dei doveri di servizio nello svolgimento dei compiti previsti.

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Concludendo, va tuttavia ricordato che non sarà contrario alla legge il controllo esterno dipendenti, senza previo avviso ai lavoratori, nel caso in cui detto controllo si svolga al di fuori delle ore di lavoro. Pensiamo alle ipotesi di verifiche eseguite da personale ispettivo come detective o agenzie investigative, che mirano a scoprire se il dipendente è davvero malato. Detto controllo potrà pacificamente avvenire in modalità occulta, senza che l’azienda rischi alcunchè.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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