Associazioni segrete, massoneria e reati: cosa dice la legge?

Pubblicato il 23 Ottobre 2020 alle 15:20 Autore: Claudio Garau
Associazioni segrete, massoneria e reati: cosa dice la legge?

Associazioni segrete, massoneria e reati: cosa dice la legge?

Le associazioni segrete, dette anche società segrete, sono un classico dei film di spionaggio e di non pochi romanzi. Ma come tutti ben sapranno, dette associazioni non esistono soltanto nelle trame cinematografiche o di letteratura, ma anche e soprattutto nella realtà, seppur celate per quanto riguarda tempi, luogo e modalità delle riunioni di chi ne fa parte. In Italia cosa dice la legge vigente in relazione a dette organizzazioni? sono vietate oppure no? e quando le loro attività costituiscono reato? Vediamolo di seguito.

Se ti interessa saperne di più sulle intercettazioni telefoniche e autorizzazione, quando ci vuole, clicca qui.

Associazioni segrete: di che si tratta

Dare una definizione sintetica di associazione segreta non è complesso: possono intendersi – con questa espressione – tutte le organizzazioni che conservano occulti i nomi degli iscritti e l’attività da esse svolte. Per essere considerate tali, non debbono per forza mirare a scopi vietati dalla legge. Tuttavia, va pur rimarcato che la legge n. 17 del 1982 – entrata in vigore dopo la scoperta della loggia massonica P2 – considera tali le associazioni che segretamente compiono alcune attività di interferenza nelle funzioni pubbliche. Detta legge è intitolata “Norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2” ed infatti è proprio nella Costituzione che troviamo il primo riferimento diretto alle associazioni segrete: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare“, così prevede l’art. 18.

In modo piuttosto esplicito, troviamo già in Costituzione – oltre al diritto di libera associazione – un divieto generale e generico di società segreta: sono state le norme successive che hanno fatto maggiore chiarezza e hanno stabilito quando davvero un’associazione è da ritenersi davvero segreta e dunque perseguibile e condannabile.

Perchè la Costituzione è così rigida su questo punto? Non è difficile intuirlo: l’agire nell’ombra delle associazioni segrete è un qualcosa che il legislatore ha sempre considerato con molto sospetto, se non addirittura con timore. D’altronde, è noto a tutti che se un ente, un’associazione o una società compie attività compatibili con la legge, non ha alcun motivo di nascondersi, ed anzi deve rendersi ben visibile, ad esempio, per motivi legati al pagamento della tasse. Insomma, la Costituzione ha previsto una sorta di presunzione di illiceità nei confronti delle associazioni segrete, scorgendo l’illegalità nell’attività occulta.

Come detto sopra però, è anche vero però che non è stata la Costituzione a dare una definizione chiara e dettagliata di associazioni segrete: sono state dunque le norme successive che hanno fatto chiarezza ed hanno stabilito i contorni dell’illiceità della riunione occulta.

Quando ricorre l’elemento della “segretezza”?

Ebbene, la citata legge n. 17 del 1982 è stata il prodotto di un dibattito in Parlamento, svolto a seguito della scoperta delle liste della P2 qualche decina d’anni fa. Detto provvedimento ha infatti previsto sanzioni ad hoc contro le associazioni segrete, ovvero punizioni che non trovavano disciplina nella Costituzione. In buona sostanza, per questa legge, le associazioni segrete vietate dalla Costituzione sono tutte quelle organizzazioni di persone che, anche dentro associazioni palesi – o addirittura strutture pubbliche – nascondendo la loro esistenza e svolgendo riunioni occulte, tra persone di identità nascosta e per finalità altrettanto sconosciute, compiono atti tali da influenzare il normale esercizio delle funzioni pubbliche, ovvero esercitate da organi facenti parte dell’organizzazione dello Stato.

Questa legge degli anni ’80 è dunque significativa poichè ha chiarito che le associazioni segrete “incostituzionali” non sono aprioristicamente tutte quelle che operano di nascosto, ma esclusivamente quelle che lo fanno con scopi contrari a quelli dello Stato, ovvero per alterare in vario modo – si pensi ad es. alle tangenti in politica – il corretto funzionamento della macchina statale. In dette circostanze, come vedremo tra poco, conseguono consistenti sanzioni penali.

Le sanzioni previste per l’associazionismo?

Chiaramente, se una di queste associazioni segrete rientra di fatto nella definizione di cui alla legge citata – ricorrendone ovviamente le dovute ed oggettive prove in tribunale – vi saranno conseguenze penali non di poco conto. Infatti, l’art. 2 della legge n. 17 del 1982 dispone quanto segue: “Chiunque promuove o dirige un’associazione segreta, ai sensi dell’articolo 1, o svolge attivita’ di proselitismo a favore della stessa e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Chiunque partecipa ad un’associazione segreta e’ punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l’interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e’ del tribunale“.

Se ti interessa saperne di più sulla frode informatica, cos’è, come si manifesta e quand’è reato, clicca qui.

Non vi sono conseguenze soltanto per i vertici dell’associazione e per i partecipanti. Infatti, la sentenza di condanna definitiva produce per associazioni segrete due conseguenze ben precise:

  • la confisca dei beni dell’associazione;
  • lo scioglimento della stessa.

Concludendo, appare chiaro che non vi sono dubbi circa le rilevanza penale delle associazioni segrete, ma nei limiti e confini stabiliti dalla legge.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →