Sospensione polizza auto: come si fa e quando. La guida rapida

Pubblicato il 21 Ottobre 2020 alle 13:27 Autore: Claudio Garau
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Sospensione polizza auto: come si fa e quando. La guida rapida

La polizza auto, o Rc auto, costituisce un obbligo per tutti gli automobilisti: se si vuole circolare sulla rete viaria italiana, in conformità alle leggi e a quanto previsto dal Codice della Strada, detto contratto per il proprio veicolo è imprescindibile. E’ però vero che talvolta la spesa per l’assicurazione non è affatto esigua, specialmente se il proprietario non utilizza con frequenza il mezzo: pensiamo ad esempio ai casi in cui è vittima di qualche problema fisico che impedisce di guidare, oppure alle circostanze in cui un grave guasto renda inutilizzabile la vettura. Ecco dunque che diventa opportuno poter sospendere il pagamento. Qui di seguito cerchiamo dunque di capire se e a quali condizioni, la legge ammette la possibilità di sospensione polizza auto, per venire incontro alla legittime esigenze di natura economica dell’automobilista.

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Polizza auto: il contesto di riferimento

Anticipiamo che la risposta da darsi è positiva e che dunque la sospensione polizza auto o Rc auto è ammessa dalle norme in materia assicurativa, ma soltanto se sussistono alcune condizioni particolari, che tra poco vedremo. L’utilità della sospensione è subito evidente: l’interessato “congela” il contratto in essere e non paga l’assicurazione; non è una revoca della polizza vita, bensì una sua messa in pausa temporanea. Ma, in concreto, che cos’è una polizza auto e cosa comporta?

Il Codice delle Assicurazioni private impone l’assicurazione auto, detta anche polizza auto o Rc auto: gli automobilisti proprietari di mezzi a motore, debbono infatti assicurarsi per i danni che scaturiscono dalla circolazione su strada dei citati veicoli. Per farlo, stipulano un contratto assicurativo con l’assicurazione prescelta, oppure con un istituto di credito che prevede anche servizi di bancassicurazione, in modo da poter coprire i danni involontariamente prodotti agli altri a causa dell’uso della macchina.

Tecnicamente, detta assicurazione contro i danni prende il nome di “assicurazione della responsabilità civile“. Va ricordato che la finalità della polizza auto è versare il risarcimento in sostituzione del danneggiante, garantito appunto dal contratto stesso – ma pur sempre nei limiti di un certo massimale.

Rimarchiamolo per fare chiarezza: l’assicurato che firma detta polizza auto si tutela dal lato economico, contro eventuali rischi che si possono concretizzare durante la guida. Si tratta di pericoli dunque riconducibili alla propria responsabilità, arrecanti danni materiali a cose e/o lesioni a terzi. Il meccanismo prevede che la società assicurativa, o la bancassicurazione – dietro il versamento del premio da parte del cliente assicurato – si obbliga a risarcire i danni prodotti a terzi dalla circolazione del mezzo. Ma il risarcimento del danno scatta soltanto se l’incidente è accidentale e involontario. L’assicurato, come detto sopra, è sempre garantito entro una somma limite – il massimale – prefissato al momento della firma del contratto polizza auto. Laddove il danno sia maggiore della somma indicata come massimale, toccherà al cliente assicurato versare il proprio denaro, per riparare a tutto il danno.

La sospensione del contratto: i requisiti

Come detto, la sospensione polizza auto è ammessa dalla legge, ovvero non è oggetto di esplicito e generale divieto. Tuttavia, per capire entro quali confini muoversi e come chiedere ed ottenere il “congelamento” dell’assicurazione, e quindi anche il blocco dei pagamenti, l’interessato farà bene a leggere con attenzione le condizioni e clausole indicate all’interno del contratto di polizza auto. Infatti, modalità e durata della sospensione cambiano in relazione alle condizioni indicate nel contratto: ecco dunque chiaro che il cliente dovrà prendere in mano il documento della polizza e leggere cos’è è previsto in tema di sospensione.

Ricapitolando, sono fondamentalmente due le condizioni generali per attivarla, eccole di seguito:

  • l’opzione deve essere espressamente indicata nella polizza auto;
  • la società assicurativa o la bancassicurazione decide di concederla (è una sua scelta discrezionale). Per dare risposta positiva, di solito al cliente è richiesto il rispetto di alcuni punti:
    • essere in regola con il pagamento del premio assicurativo o delle relative rate;
    • la polizza auto che si vuole sospendere deve avere una durata restante di non meno di 3 mesi;
    • non si sia nel periodo di scadenza tra 2 semestralità;
    • pagamento eventuale di un costo per la sospensione.

Inoltre, colui che ottiene la sospensione polizza auto è vincolato al rispetto di un essenziale obbligo: non può infatti né circolare con il mezzo in questione né parcheggiarlo su un area pubblica. Sarà dunque necessario, individuare un spazio privato, come ad es. un garage o un box. Altrimenti, l’interessato potrà incappare in sanzioni economiche non irrilevanti, come la multa di alcune migliaia di euro e il sequestro del mezzo.

Dobbiamo altresì distinguere e ricordare che le polizze auto che possono essere sospese sono quelle di durata annuale: non altrettanto può dirsi per quelle temporanee e chilometriche, su cui vige il divieto di sospensione.

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Come ottenere la sospensione?

La procedura per ottenere di fatto la sospensione della polizza auto è piuttosto agevole: è infatti necessaria una semplice comunicazione alla propria assicurazione. Va detto che in questi mesi di emergenza sanitaria, è diventata primaria la modalità di comunicazione da remoto o online, ovvero tramite telefono, app, email o compilazione di un form sul sito internet dell’assicurazione. E’ ammessa anche la più tradizionale raccomandata a/r e l’uso del fax.

La sospensione della polizza auto scatta formalmente dalla mezzanotte del giorno in cui è compiuta l’operazione e perdura fino alla richiesta di riattivazione. Per riattivarla, sarà sufficiente usare le stesse modalità usate per la sospensione – anche una telefonata va bene. La copertura assicurativa è così riattivata dalle ora 24 del giorno stesso.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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