Prova scritta e decreto ingiuntivo: i confini della procedura monitoria?

Pubblicato il 15 Settembre 2020 alle 19:20 Autore: Alessandro Milanetti
Prova scritta e decreto ingiuntivo: i confini della procedura monitoria?

Prova scritta e decreto ingiuntivo: i confini della procedura monitoria?

Dall’esplosione della ricca borghesia mercantile alla previsione dello strumento dell’ingiunzione di pagamento per crediti privati

Se il Diciassettesimo Secolo venne identificato dagli storici come “secolo d’oro olandese” per il fiorire di commerci, arte e danaro nei Paesi Bassi, già nel Sedicesimo Secolo frotte di mercanti e di faccendieri coltivavano il culto del “dio denaro” ponendo le basi per l’esplosione di una classe borghese ricca, produttiva ed avida di danaro, prendendo le mosse proprio dalle province olandesi.

Il pittore Marinus van Reymerswaele esemplifica la società del tempo in opere a metà tra la riproduzione, in stile fiammingo, della vita quotidiana, e la derisione salace dei vizi contemporanei, primo tra i quali, appunto, una brama collettiva, sempre più irrefrenabile, di ricchezza e di fortune personali.

Vizi che vennero presto “esportati” in Europa ed anche qui in Italia, seppur con ritardo.

Prova scritta e decreto ingiuntivo: i confini della procedura monitoria?

Prova scritta e decreto ingiuntivo: i confini della procedura monitoria?

Al Prado è possibile ammirare l’opera del 1593 “Il cambiavalute e sua moglie” nella quale gli sguardi di una coppia benvestita proto-borghese volgono con cupidigia verso le monete conteggiate con zelante precisione da parte dell’uomo d’affari, mentre sua moglie par riportare i conteggi dei valori all’interno di un libro di contabilità.

L’intensificazione dei traffici interni e transnazionali ha condotto alla nascita di un diritto mercantile e commerciale sempre più articolato.

Ma dal punto di vista processuale, una vera e propria rivoluzione a livello giuridico si ebbe soltanto nel Novecento.

Qui in Italia solo con il Regio Decreto 1036 del 1922 veniva istituito il procedimento giudiziale monitorio, tramite il quale era possibile richiedere al magistrato l’emissione di un’ingiunzione di pagamento contro un debitore, fondata su crediti di danaro liquidi, esigibili e fondati su prove scritte efficaci, come stabilito dal codice civile e dal codice di commercio del tempo.

Quali i requisiti per ottenerne uno?

L’art. 633 numero 1 del codice di procedura civile richiede che i creditori di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o coloro che vantano un diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, possono chiedere giudizialmente un’ingiunzione di pagamento o di consegna verso il soggetto obbligato, purché del diritto fatto valere si fornisca prova scritta.

Il diritto di credito si definisce “certo” se non è soggetto a contestazioni di sorta; si definisce altresì “liquido” se viene precisato nell’ammontare, o se la cifra è determinabile tramite un calcolo matematico o grazie ad elementi desumibili.

È anche “esigibile” quel credito per il quale siano maturati i tempi di esazione, perché il termine per l’adempimento è scaduto, e non sussistano condizioni né ulteriori termini.

L’articolo 634 del codice di procedura civile statuisce che rivestono efficacia probatoria anche gli scritti provenienti da un terzo, le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata provenienti dal debitore anche se non ancora riconosciute (salva la possibilità di disconoscerle nella fase di opposizione), i telegrammi e le scritture private anche in mancanza dei requisiti previsti dal c.p.c., gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate nelle forme di legge e regolarmente tenute, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro e per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano attività commerciale, non solo nei confronti di un altro imprenditore, ma anche nei confronti di chi non è imprenditore; gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute secondo quanto prescritto per tali scritture; i libri e i registri della Pubblica Amministrazione, qualora un funzionario autorizzato o un notaio ne abbiano attestato la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti, per i crediti di Stato o di altri enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato; gli accertamenti eseguiti dall’Ispettorato del Lavoro per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali o assistenziali.

Si pensi ancora ad altri tipi di prove scritte ipotizzabili: un ordine di merce controfirmato dal destinatario per ricevuta e per conferma degli importi, una promessa di pagamento del debitore, un’ammissione di “dovere del danaro” contenuta in una lettera, una richiesta di rateizzazione di una passività dai cui contenuti emerga la tacita ammissione del debito cui ci si intende riferire.

Come stabilito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 15383 del 2010, anche la fattura commerciale è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l’ha emessa.

Per quanto concerne il lavoro subordinato, sono senz’altro prove scritte idonee ad ottenere ingiunzione di pagamento le buste paga, l’estratto previdenziale ed il cud (in questi ultimi due casi, allegando il contratto collettivo e chiedendo ingiunzione solo per il minimo retributivo certo senza computare elementi variabili della retribuzione).

Sono altresì prove scritte in base alle quali fondare una domanda monitoria, le clausole contenute nelle transazioni sindacali o davanti all’ispettorato del lavoro, con le quali vengono determinati impegni di pagamento nei confronti di un lavoratore.

L’opposizione a decreto ingiuntivo

Il debitore che si vede notificare un’ingiunzione di pagamento ma non ritenga giusta la condanna giudiziale, entro quaranta giorni dalla notifica (o diverso termine fissato dal giudice) ha diritto di opporsi al provvedimento emesso nei propri confronti.

La Sezione Lavoro della Cassazione è di recente intervenuta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, i Supremi Giudici si sono soffermati sulla facoltà, in capo al creditore opposto, parte convenuta all’interno del giudizio di opposizione, di vedersi attribuito eventualmente un minor credito, laddove in sede di istruttoria giudiziale venga accertata la debenza di una somma minore rispetto a quella oggetto di decreto ingiuntivo.

Con Sentenza n. 8954 del 14 maggio 2020, la Corte di legittimità, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ha rilevato che tramite l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell’opponente per contestarla.

Dunque, il giudice della fase di opposizione non dovrà certo limitarsi a stabilire se il decreto sia giusto, ed in tal caso confermarlo, od ingiusto, ed in tal caso determinarne la caducazione.

Dovrà invece entrare nel merito della domanda monitoria e sindacarne i presupposti, gli elementi in fatto ed in diritto, vagliando in sede di istruttoria dibattimentale anche l’eventualità di una riduzione degli importi previsti originariamente in sede di decreto ingiuntivo.

A tale ultimo riguardo, continuano i Supremi Giudici, non è necessario che la parte che chiede l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.

Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l’intero importo ingiunto; tale essendo l’oggetto del giudizio, il giudice dell’opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell’art. 653 del codice di procedura civile.

In tal senso, i Giudici di legittimità cassavano una sentenza resa dalla Corte d’Appello di Campobasso, che riteneva necessaria una esplicita domanda del creditore opposto “di accertamento di un minor credito” e, non rinvenendola esplicitamente tra le richieste giudiziali, si limitava a dichiarare che il decreto ingiuntivo richiesto dovesse esser revocato, nulla riferendo in merito alla minor somma eventualmente accertata in istruttoria.

Procedimento, questo, del tutto contrario ai principi dettati dal codice di procedura civile.

La causa veniva rinviata alla Corte di Appello di Campobasso affinché i giudici di merito, rivalutando l’intera fattispecie, si adeguassero ai principi di diritto dettati dalla Suprema Corte.

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