Giudizio immediato: cos’è, come funziona e quando è utile per il processo

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:00 Autore: Claudio Garau

Giudizio immediato: ecco la guida rapida che spiega come funziona questo iter speciale, utilizzato in ambito penale. Meccanismo, condizioni e vantaggi

Giudizio immediato cos'è, come funziona e quando è utile per il processo
Giudizio immediato: cos’è, come funziona e quando è utile per il processo

Spesso nelle notizie pubblicate sui giornali oppure segnalate dai tg, si sente parlare di giudizio immediato, con riferimento agli iter di tribunale che hanno a che fare con i reati. Altrettanto spesso, però, per motivi legati alla tipica sintesi che caratterizza la narrazione giornalistica, non viene contestualmente chiarito cos’è e come funziona di fatto il giudizio immediato. Ecco allora, di seguito, qualche significativo dettaglio in proposito.

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Giudizio immediato: che cos’è? dov’è disciplinato?

Detto in estrema sintesi, proprio per cogliere immediatamente di che cosa stiamo parlando, possiamo affermare che il giudizio immediato è quel rito o procedimento speciale, tipico dell’ambito penale, che scatta nell’ipotesi in cui gli inquirenti abbiano già raccolto sufficienti prove a carico dell’indagato, senza bisogno di ulteriori step intermedi. In buona sostanza, con il giudizio immediato si può già passare al dibattimento, ovvero al processo vero e proprio, senza prima dover transitare per la fase anteriore, costituita dall’udienza preliminare. Ricordiamo altresì che il dibattimento è il cuore del processo penale, ovvero il luogo in cui si verifica la formazione della prova innanzi ad un giudice terzo, che emetterà la sentenza.

Il giudizio immediato va considerato uno dei riti alternativi a quello ordinario per la celebrazione di un processo penale: in tali riti alternativi trovano spazio anche il procedimento per decreto, il giudizio abbreviato, il patteggiamento ed il giudizio direttissimo. In particolare, il giudizio immediato è previsto dagli articoli 453 e seguenti del Codice di procedura penale.

L’assenza dell’udienza preliminare come tratto distintivo

In dettaglio, tale rito è da considerarsi speciale poiché non osserva quella che è la tipica procedura penale, che prevede (per molti ma non per tutti gli illeciti penali) la celebrazione dell’udienza preliminare, la quale – quanto meno sulla carta – dovrebbe costituire il filtro attraverso il quale le parti, ovvero accusa e difesa in contraddittorio – a seguito della visione reciproca degli atti – discutono sulla fondatezza o meno degli elementi a sostegno dell’accusa in giudizio.

Insomma, la fase dell’udienza preliminare – che appunto manca nel giudizio immediato – è stata prevista dal legislatore a costituire una fondamentale garanzia a favore dell’imputato, che prima di essere giudicato nel merito innanzi giudice del dibattimento, può contare sul vaglio del GUP – Giudice dell’udienza preliminare – che verificherà se sussistono fondati elementi nell’insieme di accuse da parte del PM – frutto delle risultanze di indagine – per sostenere l’accusa nel processo vero e proprio. Il GUP insomma dovrà stabilire se l’imputato può essere assolto subito oppure se, invece, la sua eventuale responsabilità penale va vagliata nel dibattimento.

Le 3 condizioni per attivare questo rito speciale

La legge vigente richiede tre condizioni distinte per poter ottenere il giudizio immediato. Richiamiamole in sintesi:

  • dagli atti di indagine deve risultare l’evidenza della prova. La richiesta di giudizio immediato va fatta dalle parti innanzi al GIP che, senza alcun contraddittorio, deciderà se la prova è o meno evidente e dunque fondata;
  • l’indagato deve essere stato chiamato a rendere interrogatorio. Anche il mero invito è sufficiente ad integrare la condizione; pertanto, in ipotesi l’indagato decida di non farsi interrogare sui fatti da cui derivano le accuse, la legge riterrà la condizione comunque integrata;
  • il PM deve aver trasmesso la richiesta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Ciò in chiaro ossequio alla celerità tipica del giudizio immediato.

A questo punto ci si potrà domandare chi può richiedere questo rito. Ebbene, possono farlo sia il PM, sia l’imputato (più raramente): il primo lo domanderà se convinto di avere prove schiaccianti della colpevolezza dell’imputato, mentre quest’ultimo lo domanderà perché in possesso delle prove per dimostrare subito la sua innocenza, evitando le lungaggini di un processo ordinario e definendo rapidamente la sua posizione. È chiaro insomma che il giudizio immediato è mirato soprattutto ad ottenere una maggior speditezza dell’iter, e ciò può giovare sia all’accusa, che alla difesa.

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Concludendo, dobbiamo altresì ricordare che il rito in oggetto non è premiale ovvero non comporta in sè alcun sconto di pena: ricapitolando, se il GIP riterrà sussistenti le condizioni per celebrare il rito immediato, l’imputato sarà condotto al dibattimento, saltando l’udienza preliminare. Il giudice per le indagini preliminari, dispone per decreto il giudizio immediato, determinando anche la data dell’udienza dibattimentale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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