Dal lodo Schifani al lodo Alfano “costituzionale” – 2

Pubblicato il 12 Novembre 2010 alle 17:16 Autore: Francesca Petrini
lodo alfano

(Qui la prima parte)

Si arriva così ad oggi ed al tentativo di far passare i contenuti del lodo Alfano attraverso la via prevista dall’art. 138 della Costituzione, ovvero attraverso l’approvazione di una legge di rango costituzionale, così da accogliere parte dei rilievi di incostituzionalità evidenziati dalla Consulta nella sua ultima decisione.

lodo alfano

Si tratta di un terzo “lodo”, il c.d. Alfano bis, abbastanza diverso dai precedenti: un testo costruito specificatamente con l’intento di superare le obiezioni con cui la Corte ha di fatto bocciato i due precedenti lodi e il cui giudizio, anche questa volta, non può non essere “influenzato” dall’eventuale congelamento dei processi che vedono imputato Berlusconi (dibattimenti Mills, Mediaset, Mediatrade) che esso comporterebbe. Inoltre, il lodo Alfano bis si materializza nell’aprile di quest’anno, ovvero dopo quasi un mese dall’approvazione della cosiddetta “legge ponte” sul “legittimo impedimento”, nel frattempo già oggetto di un ricorso presentato alla Consulta da parte del Tribunale di Milano.

Nel merito del provvedimento, il testo dell’art. 1 del c.d. lodo Alfano bis concentra le novità e le differenze tra questo lodo ed i precedenti. Anzitutto esso blocca i magistrati sulla soglia del rinvio a giudizio, costringendoli a chiedere “immediatamente” il via libera di Camera o Senato per processare il Capo dello Stato ed il Presidente del Consiglio, imputati di reati comuni. Il lodo Alfano bis non prevede più quindi l’estensione dello scudo ai ministri, previsione contenuta nella legge sul “legittimo impedimento”, e conferma l’esclusione, invece, dei Presidenti di Camera e Senato (per evitare disparità di trattamento con gli altri parlamentari) e Corte costituzionale (già fuori fin dal primo lodo Alfano). Contro l’automatismo della vecchia sospensione, censurato dalla Corte costituzionale, si prevede poi il vaglio del Parlamento che dovrà decidere la gravità del reato commesso “entro 90 giorni dalla comunicazione”, durante i quali il procedimento si ferma, ed eventualmente negare lo stop: di conseguenza, viene meno anche la questione della rinunciabilità dello scudo. Inoltre, nel caso in cui l’assemblea parlamentare decida per la sospensione del processo, lo stop dura “per tutta la durata della carica o della funzione” e, in tale senso, una facile obiezione viene superata prevedendo il congelamento dei termini di prescrizione da un lato, e che il giudice possa, “ove ne ricorrano i presupposti”, assumere le prove urgenti “non rinviabili”. Come nel lodo Alfano poi, la parte civile potrà trasferire l’azione in sede civile e avrà una corsia privilegiata: si accelera infatti il giudizio civile, per il quale non solo i tempi “sono ridotti della metà”, ma “il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’ azione trasferita”. Per finire, si prevede che il provvedimento avrà effetto immediato, ovvero dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in quel momento, salvo sorprese della Corte costituzionale, saranno probabilmente già fermi, per via del legittimo impedimento, i dibattimenti Mills, Mediaset, Mediatrade.

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L'autore: Francesca Petrini

Dottoranda in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparte, si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed ha conseguito il titolo di Master di II livello in Istituzioni parlamentari per consulenti d´Assemblea.
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