Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie O, le differenze di rendimento

Pubblicato il 15 Novembre 2019 alle 12:32 Autore: Guglielmo Sano

Poste Italiane: cosa possono fare i sottoscrittori di buoni fruttiferi serie O per vedersi riconosciuti i rendimenti promessi?

Soldi risparmiati

Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie O, le differenze di rendimento

Poste è spesso al centro di controversie che riguardano i buoni fruttiferi postali; ai sottoscrittori, cui non vengono riconosciuti i rendimenti promessi originariamente dai titoli, i tribunali hanno dato ragione in numerosi casi.

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Poste Italiane: i buoni fruttiferi di serie O

Nonostante le diverse sentenze che condannano Poste a riconoscere gli interessi per come sono riportati sul retro dei buoni fruttiferi, in particolare quelli di alcune serie, la politica dell’azienda non sembra essere cambiata negli ultimi anni. Dunque, i sottoscrittori dei titoli di risparmio che non si vedono riconoscere i rendimenti per come riportati nelle tabelle apposte sui buoni stessi dovranno necessariamente rivolgersi a un avvocato per far valere le proprie ragioni.

Purtroppo però, per quello che attiene ai buoni fruttiferi di serie O, emessi tra il luglio del 1983 e il giugno del 1984, i pronunciamenti dell’Arbitrato bancario finanziario non sono stati mai particolarmente favorevoli ai sottoscrittori, almeno finora. Il problema è sempre lo stesso, come molti titolari di buoni sanno, il decreto del Ministero del Tesoro che dal mese di giugno 1986 ha imposto un ridimensionamento dei rendimenti in modo retroattivo.

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La sentenza che “blinda” Poste

A chiudere, in pratica, definitivamente o quasi, la porta a chi ha sottoscritto buoni fruttiferi emessi prima del 1986 l’ormai nota sentenza emessa dalla Cassazione l’11 febbraio 2019. In essa, gli ermellini hanno stabilito come Poste e quindi lo Stato abbia completa legittimità nel variare i tassi interessi dei buoni via decreto ministeriale e in maniera retroattiva. Ciò in base alle norme contenute del Codice Postale del 1973 il quale, però, poi è stato modificato nel 1999.

In quell’occasione la possibilità di modificare i tassi di interesse retroattivamente è stata abrogata, dunque, i sottoscrittori di buoni emessi tra il 1986 e il 1999 hanno ottime possibilità di vedersi riconoscere i rendimenti per come riportati sui titoli. D’altra parte, per chi ha un buono emesso prima del 1986, le possibilità di ottenere un rimborso sono praticamente nulle.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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