Testamento invalido e testamento impugnabile: cosa sono, differenze e legge

Pubblicato il 28 Marzo 2019 alle 10:05 Autore: Claudio Garau

Cosa la legge intende per testamento invalido e quando è possibile impugnarlo innanzi all’autorità giudiziaria per nullità o annullabilità.

Testamento invalido e testamento impugnabile: cosa sono, differenze e legge
Testamento invalido e testamento impugnabile: cosa sono, differenze e legge

È importante sapere quando un testamento è da considerarsi invalido. Ciò perché, in caso contrario, gli eredi in futuro potrebbero scontrarsi sulla questione della presenza effettiva di uno o più vizi che ne abbiano causato nullità o annullabilità. Ed è opportuno anche capire quando un testamento è impugnabile, dato che ogni erede ha diritto ad essere tutelato dalla legge, in quanto tale. Vediamo di seguito di chiarire meglio quanto accennato.

Quanto un testamento è invalido per nullità?

Preliminarmente, richiamiamo la nozione di testamento. Esso è un atto a causa di morte, con cui un soggetto decide l’assegnazione, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutto il proprio patrimonio o parte di esso. È sempre revocabile da colui che lo redige, è unipersonale perché realizzato da un unico soggetto, ed è soprattutto di natura formale. Cio significa che deve obbligatoriamente seguire regole di forma per la sua validità.

Il legislatore si è limitato ad estendere le norme sull’invalidità dei contratti, alla materia testamentaria (nella misura in cui sono compatibili). Pertanto anche qui, abbiamo invalidità per nullità ed invalidità per annullabilità. La nullità può riguardare ad esempio, nei casi in cui un testamento sia pubblico, l’eventualità che manchi la redazione per iscritto da parte del notaio o la firma del notaio o del testatore.

Altri esempi di testamento invalido per nullità sono il testamento reciproco o congiuntivo;e il testamento a favore di persone incapaci a ricevere (ad esempio i testimoni che sono stati presenti nel caso di un testamento pubblico). Altri casi sono la disposizione testamentaria determinata da motivo illecito o verso persona di cui non è possibile scoprire l’identità. In queste ultime circostanze si parla di nullità non totale, bensì parziale, dato che riguarda una singola disposizione. I testamenti affetti da nullità non producono alcun effetto e non hanno quindi alcun valore giuridico verso gli eredi.

Rapporti tra nullità di un testamento e testamento impugnabile

A questo punto chiediamoci quando un testamento è impugnabile, e cioè contestabile nella sua validità, innanzi al giudice. Per ciò che attiene all’invalidità per nullità (totale o parziale), essa è opponibile da chiunque sia interessato; e l’azione giudiziaria non è sottoposta a termini di prescrizione. Ciò in quanto la gravità delle circostanze che hanno condotto alla nullità, comporta la piena tutela senza limiti di sorta e non soltanto verso gli eredi.

Quando un testamento è invalido per annullabilità?

L’annullabilità attiene ai casi di invalidità minore del testamento. Affinché sia invalido, però, occorre che sia presentata azione di annullamento. Infatti un testamento annullabile, ma non ancora annullato, produce ugualmente i suoi effetti. Casi di annullabilità sono quelli relativi ad un testamento redatto da un minorenne, oppure da un interdetto giudiziale, oppure ancora sia in gioco un vizio formale meno grave di quelli che conducono alla nullità (ad esempio un testamento olografo in cui manchi la data). Una singola disposizione testamentaria è annullabile se redatta per errore, violenza o dolo.

Nell’ipotesi meno grave dell’annullabilità, il testamento è impugnabile – e cioè sottoponibile al vaglio ed eventuale pronuncia di invalidità da parte del giudice – entro un termine di 5 anni dalla data in cui il testamento ha avuto esecuzione. Nelle circostanze in cui sussista annullabilità per errore, dolo o violenza, il termine dei cinque anni inizia a decorrere dal giorno in cui è scoperto il fatto da cui è scaturito il vizio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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