Ddl anticorruzione: Daspo e agenti sotto copertura, come cambia la legge

Pubblicato il 30 Gennaio 2019 alle 14:11 Autore: Valentjna Juric

Le novità a livello normativo in seguito all’approvazione del ddl anticorruzione. Dal daspo per i corrotti fino alle novità per gli agenti sotto copertura

Ddl anticorruzione, Daspo e agenti sotto copertura, come cambia la legge
Ddl anticorruzione: Daspo e agenti sotto copertura, come cambia la legge

Continua l’attenzione ai white-collar crimes e il 16 gennaio, in seguito all’approvazione del ddl anticorruzione, la tanto discussa “Legge “Spazza-corrotti” (l. 3/2019) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Le novità sono molteplici e trasversali a diversi settori.

Le più dibattute sono senz’altro la riforma della prescrizione, il Daspo per i corrotti e l’introduzione delle indagini sotto copertura. Vi è però anche un inasprimento delle pene per certi delitti contro la pubblica amministrazione e una nuova disciplina per la rendicontazione di alcuni tipi di fondazioni.

Forse può interessarti la differenza tra prescrizione del reato o della pena.

Ddl anticorruzione: il Daspo contro i corrotti

Viene innanzitutto introdotto il Daspo per i corrotti. Acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive”, il Daspo è stato introdotto nel nostro ordinamento alla fine degli anni Ottanta per contrastare la violenza negli stadi di calcio.

Molti ricorderanno la finale tra Juve e Liverpool di coppa dei campioni del 29 maggio 1985, quando uno scontro tra ultras causò la morte di 39 tifosi, molti dei quali italiani. Ciò rese evidente la necessità di adottare strumenti per limitare le violenze negli stadi.

In materia di corruzione, il Daspo assume delle caratteristiche ben diverse. Non può essere classificata come misura di prevenzione ma rappresenta una forma di interdizione dai pubblici uffici e di esclusione dai contratti con la pubblica amministrazione. Un’interdizione non quindi di natura fisica, ma che determina l’impossibilità di esercitare funzioni pubbliche.

Si applica nei casi di condanne per determinati tipi di reato contro la pubblica amministrazione. Va dai cinque ai sette anni per le condanne fino a due anni di reclusione, perpetua per quelle più gravi.

Per Raffaele Cantone dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sarebbe priva di fondamento la tesi di chi paventa una possibile declaratoria di incostituzionalità della nuova misura per vulnus al diritto al lavoro, dal momento che: “La ratio della novella risiede nella sostanziale inadeguatezza rispetto al dettato costituzionale di adempiere le funzioni pubbliche “con dignità e onore””.

Agenti sotto copertura, che novità in ddl anticorruzione

Gli operatori del settore, tra i quali per esempio Piercamillo Davigo,
ex pm di Mani pulite ed ex presidente dell’Anm, chiedevano già da tempo l’adozione di soluzioni de iure condendo che ampliassero l’orizzonte applicativo delle c.d. operazioni sotto copertura. Già con la l. 146/2006 erano state introdotte per le indagini relative alla criminalità organizzata, oltre ad essere disciplinate dal T.U. stupefacenti all’art. 97.

Con tale tecnica investigativa si vuole prevedere una causa di non punibilità per gli agenti della polizia giudiziaria che, per acquisire determinati elementi di prova, compiono attività di infiltrazione. Ciò risulta particolarmente utile soprattutto quando la corruzione ha carattere sistemico ed organizzato.

Svanisce la possibilità di consentire le operazioni degli agenti provocatori

Se in passato era sembrato che il Movimento Cinque Stelle spingesse anche per l’introduzione di una normativa che rendesse lecite le operazioni compiute dagli agenti provocatori, l’approvazione del ddl anticorruzione ha smentito questa ipotesi.

Con tale definizione ci si riferisce alle operazioni compiute da quei soggetti che, a mero scopo investigativo, istigano terzi al pagamento di denaro in cambio di atti contrari ai doveri del pubblico ufficio. A differenza che per quelli sotto copertura, consentire la non punibilità degli agenti provocatori creerebbe alcune tensioni con principi cardine del nostro ordinamento penale. Sarebbe difficile non individuare una loro responsabilità penale a titolo di concorso nel fatto commesso dal terzo provocato.

La Cassazione si è sempre espressa contro le operazioni degli agenti provocatori (per esempio in Cass. 31415/16), come anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo, che già con la sentenza Ramanauskas c/ Lithuania del 2008 aveva criticato la prassi di molti stati di farne ricorso. Il timore infatti è che si rischierebbe di istigare alla corruzione, piuttosto che a combatterla.

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L'autore: Valentjna Juric

Mi sono laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Trieste. Attualmente sto frequentando un corso di specializzazione in diritto parlamentare a Firenze.
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