Aspettativa lavoro retribuita 2018: importo, requisiti e come fare domanda

Pubblicato il 4 Novembre 2018 alle 06:36 Autore: Giuseppe Spadaro
Aspettativa lavoro retribuita 2018 importo, requisiti e come fare domanda

Aspettativa lavoro retribuita 2018: importo, requisiti e come fare domanda

Domanda aspettativa lavoro retribuita, a chi viene concessa


L’aspettativa dal lavoro coincide con un periodo in cui per determinate esigenze il dipendente non è in grado di prestare l’attività lavorativa. Può essere retribuita o non retribuita, e anche la durata e le modalità sono variabili. Può inoltre dipendere anche dai singoli contratti collettivi. Vediamo di seguito alcuni casi e quali sono le leggi che disciplinano la materia. In passato abbiamo già parlato di congedi per esempio relativi alla legge 104, mentre oggi vedremo tutte le possibilità che i lavoratori hanno a loro disposizione in riferimento all’aspettativa.

Aspettativa lavoro, quando è possibile

Aspettativa dal lavoro o congedo consiste dunque nella possibilità, per il dipendente, di assentarsi dal posto di lavoro per un certo periodo di tempo senza perdere il posto di lavoro. A seconda dei casi durante tale periodo il lavoratore può o meno continuare a percepire il suo stipendio.

Secondo la legge n. 53 del 2000 il lavoratore ha diritto a chiedere l’aspettativa per una serie di motivazioni. Quali sono? Gravi motivi familiari, assistenza ad un familiare con handicap; motivi di salute o personali.  O ancora a seguito di maternità facoltativa; per ragioni legate alla formazione o allo studio; per ricongiungersi con il coniuge all’estero e per motivi di volontariato. Infine per ricoprire cariche pubbliche elettive, per un dottorato di ricerca o per l’avvio di un’impresa o un’attività professionale.

A chi va richiesta l’aspettativa? Al datore di lavoro che può concederla o meno. In caso di diniego è tuttavia tenuto a spiegarne le motivazioni. La richiesta è da inviare all’Inps solo nel caso di aspettativa retribuita per assistere i familiari con handicap. In tutti gli altri casi la domanda va fatta al datore di lavoro.

Capitolo ferie: durante l’aspettativa il lavoratore le matura solo nei casi di aspettativa retribuita.

Aspettativa lavoro, quando è retribuita

Si ha diritto all’aspettativa retribuita quando la richiesta è effettuata per l’assistenza di familiari con handicap, o in caso di volontariato e dottorato di ricerca.

Nel primo caso la durata massima a cui si ha diritto è di due anni. La materia è stata definita dalla Legge n. 388/2000 e col D. Lgs. n. 151/2001. A pagare la retribuzione è l’INPS, a cui quindi va inoltrata la richiesta. Ma affinché vi sia il diritto, l’handicap deve essere grave (ai sensi della Legge 104/92).

Un altro caso di aspettativa retribuita è quella per volontariato. Si configura solo per servizio prestato presso associazioni facenti parte della lista dell’Agenzia di protezione civile. È possibile usufruire del congedo per i seguenti periodi: fino a 30 giorni di seguito e 90 giorni all’anno, raddoppiabili solo in caso di emergenza nazionale; sino a 10 giorni di seguito e 30 giorni all’anno, per attività formative relative a situazioni di emergenza. Ad anticipare la retribuzione, in questo specifico caso, è l’azienda mentre a rimborsare le cifre sarà la Protezione Civile.

Infine l’altro caso di aspettativa retribuita è per chi è ammesso ad un dottorato di ricerca. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione solo se è un dipendente pubblica e se il dottorato non prevede alcuna retribuzione o borsa di studio. Per quanto riguarda la durata la stessa varia a seconda del dottorato di ricerca.

Aspettativa lavoro, quando non è retribuita, parte I

In tutti gli altri casi l’aspettativa non è retribuita. La Legge n. 53 del 2000 (articolo 4) permette di usufruire dell’aspettativa non retribuita per un massimo di due anni. Si può usufruire dell’aspettativa anche in maniera frazionata. Si ha diritto al congedo per problemi derivanti dalla morte di un familiare, per la cura e l’assistenza di un familiare o per grave disagio personale del lavoratore.

La durata dell’aspettativa per motivi personali è al massimo di 12 mesi nell’intero ciclo lavorativo. Per i dipendenti pubblici i 12 mesi sono da considerare per ogni triennio.

Invece è di 11 mesi l’aspettativa per la formazione. Come specificato dall’articolo 5 della Legge 53 del 2000 la richiesta è possibile da parte dei dipendenti pubblici e privati con almeno 5 anni di servizio (presso lo stesso datore di lavoro). Quali le motivazioni possibili? Il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento del diploma, della laurea o di un altro titolo universitario, ma anche per partecipare ad attività formative extra-lavorative.

Possono chiedere l’aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge all’estero solo i dipendenti pubblici nel caso in cui il coniuge lavori all’estero. Se l’amministrazione pubblica italiana non può trasferire il suo dipendente all’estero, concederà il congedo non retribuito.

Aspettativa lavoro, quando non è retribuita parte II

In caso di aspettativa dal lavoro dovuta al fatto di ricoprire cariche pubbliche elettive la richiesta va inoltrata al proprio ente. In questo caso il diritto è sancito dalla Costituzione all’articolo 51. Pur non essendo prevista la retribuzione il periodo di aspettativa è calcolato ai fini dell’anzianità di servizio e dei contributi INPS.

In conclusione per i dipendenti pubblici che decidano di avviare un’attività in proprio c’è la possibilità di chiedere l’aspettativa dal lavoro per una durata massima di 12 mesi (frazionabili) nell’intera vita lavorativa.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

L'autore: Giuseppe Spadaro

Direttore Responsabile di Termometro Politico. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti (Tessera n. 149305) Nato a Barletta, mi sono laureato in Comunicazione Politica e Sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Da sempre interessato ai temi sociali e politici ho trasformato la mia passione per la scrittura (e la lettura) nel mio mestiere che coltivo insieme all'amore per il mare e alla musica.
Tutti gli articoli di Giuseppe Spadaro →