Guida in stato di ebbrezza: come evitare multa e sanzione

Pubblicato il 3 Ottobre 2018 alle 14:00 Autore: Claudio Garau
guida in stato di ebbrezza, cosa fare in caso di multe o sanzioni

Guida in stato di ebbrezza: come evitare multa e sanzione

Un sistema giuridico come quello italiano non è esente da imperfezioni, e se prendiamo in considerazione la disciplina prevista in caso di guida in stato di ebbrezza, abbiamo un chiaro esempio di ciò.

Saremmo portati a pensare che, in ogni caso, ad un maggior tasso alcolemico, aumenti proporzionalmente la multa o sanzione.  Non è così e vediamo perché.

Le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza

Vero è che la normativa italiana risulta dettagliata, con la previsione di tre sanzioni differenti proporzionate alla quantità di alcool trovata nel sangue di chi guida. Anzitutto fino ad un tasso di 0,4 g/l il conducente non rischia alcuna sanzione. Per le piccole ubriacature (da 0,5 a 0,8 g/l) scatta esclusivamente una sanzione amministrativa (una multa come, ad esempio, per eccesso di velocità, senza conseguenze di tipo penalistico). Per quelle un po’ più pesanti (da 0,8 a 1,5 g/l) il sistema prevede una sanzione penale lieve. Invece nel caso dello stato di ebbrezza più grave (sopra 1,5 g/l), è prevista una sanzione penale molto grave. Essa comprende arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni, sequestro preventivo del veicolo e la sua confisca.

Legge 104 e pensione anticipata: requisiti e come uscire dal lavoro

L’esclusione della sanzione in caso di guida in stato di ebbrezza

Nel codice penale è però prevista una norma, l’art. 131 bis, la quale riguarda un concetto generale del sistema dei reati, quello della non punibilità per «particolare tenuità». Esso, grazie alla giurisprudenza che lo ha applicato, ha trovato spazio anche in caso di condotte in stato di ebbrezza.

Tale norma prevede che tutti i reati per cui è prevista una pena detentiva al massimo di cinque anni e/o la sanzione pecuniaria devono essere direttamente archiviati; non ci sarà quindi un procedimento giudiziario, se il fatto commesso è considerato “tenue”.  Ciò significa che le conseguenze dell’azione non devono essere gravi.  In pratica il conducente ubriaco è “perdonato”, non c’è sanzione penale e restano soltanto le sanzioni amministrative (come la sospensione della patente). Come specificato dalla Corte di Cassazione, al fine di ottenere l’archiviazione, a seguito dello stato di ebbrezza, non ci devono essere state conseguenze come incidenti stradali o altre di una certa gravità.

Inoltre il conducente non deve essere recidivo, è cioè non deve essere già stato colto altre volte in stato di ubriachezza alla guida.

Insomma, l’eventuale perdono per tenuità del fatto vale solo laddove la condotta sia penalmente rilevante; mentre chi ha bevuto di meno non potrà contare in alcun modo su questa possibilità. In conclusione, è sicuramente una questione che farà ancora largamente discutere.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →